Il MEF, con decreto del 6 dicembre 2024, in tema di disallineamenti da ibridi, ha dato attuazione alla disposizione di cui all’art. 1, comma 6-bis, del D. Lgs. 471/1997, relativamente alla documentazione idonea a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV del D. Lgs. 142/2018.
Si ricorda che i disallineamenti da ibridi sono la conseguenza di un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a stabili organizzazioni, negozi giuridici (ovvero strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari) o componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali, quali i disallineamenti incoerenti (quindi definiti “ibridi”) a livello internazionale, come quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza inclusione e doppia deduzione.
In proposito, il citato comma 6-bis, prevede che “In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2“.
In sostanza, tale comma prevede una c.d. “penalty protection” in caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, se nel corso dell’attività istruttoria, il contribuente è in grado di consegnare all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi: la sanzione che non verrà applicata, in tali casi, sarà quella di cui all’art. 1 c. 2 D. Lgs. 471/97 (ovvero quella applicabile in caso di presentazione di una dichiarazione infedele).
In base al decreto pubblicato, quindi, tale documentazione dovrà essere predisposta in relazione a ciascun periodo d’imposta e con riferimento ad ogni soggetto passivo; se verrà predisposta dal Soggetto Passivo Designato, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere una sezione dedicata a ciascun soggetto passivo.
La documentazione dovrà contenere le informazioni relative al gruppo multinazionale e ai singoli soggetti passivi in esso inclusi e dovrà rispettare l’impostazione di cui all’allegato A del decreto: con riferimento ad ogni soggetto passivo, dovrà quindi essere riportata la scheda informativa di cui all’Allegato A.
Dovrà inoltre essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, del soggetto passivo o del Soggetto Passivo Designato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce la Documentazione.
La documentazione deve infine essere predisposta in formato elettronico e consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione da parte della stessa Amministrazione finanziaria.