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Disallineamento da ibridi: nuova FAQ Agenzia Entrate

1 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ, del 31 marzo 2025, in tema di disallineamento da ibridi.

Ibridi” si intendono quegli accordi o strutture societarie, come strumenti finanziari, entità, trasferimenti finanziari, entità con doppia residenza, tramite le quali, con complesse transazioni, le multinazionali perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo.

Si ricorda che il D. Lgs. 142/2018, in attuazione della Direttiva 2016/1164, ha dato attuazione alle norme volte a contrastare le pratiche di elusione fiscale, in relazione ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi: l’effetto di tali disallineamenti, infatti, è spesso una deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione), o in uno Stato senza che gli stessi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato (deduzione non inclusione), o la percezione di indebiti crediti di imposta per imposte pagate all’estero.

La domanda posta concerne le modalità di compilazione del modello per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della predisposizione della documentazione da disallineamenti da ibridi.

L’art. 9 del decreto MEF del 6 dicembre 2024 dispone infatti che le imprese che hanno predisposto la documentazione relativa al disallineamento da ibridi, di cui all’art. 4 del decreto, devono darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, con la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce la medesima documentazione.

Inoltre, si precisa che le imprese che predispongono la documentazione relativa a uno, o più periodi di imposta, anteriori a quello in corso al 20 dicembre 2024, devono effettuare la comunicazione con la presentazione del modello REDDITI 2025.

L’Agenzia chiarisce che le imprese che effettuano tale comunicazione devono indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio uno dei seguenti codici:

  • Codice 1: se la documentazione è stata predisposta solo per il periodo d’imposta 2024
  • Codice 2: se la documentazione è stata predisposta per il periodo d’imposta 2024 e almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023
  • Codice 3: se la documentazione è stata predisposta per almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023.
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