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Giurisprudenza

Disapplicazione del TEGM per mancata inclusione degli interessi moratori e conseguente impossibilità di accertare l’usurarietà del finanziamento

15 Marzo 2018

Benedetta Bonfanti

Tribunale di Lecco, 28 febbraio 2018 – Est. Tota

Di cosa si parla in questo articolo

Gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata del credito rilevano ai fini del vaglio di usurarietà e devono essere inclusi nella costruzione del TEG. Ciò si deduce, oltre che dall’amplissima formulazione dell’art. 644 c.p., dall’indubitabile costatazione che l’interesse moratorio costituisce un vantaggio patrimoniale per il creditore, così come una voce del costo del credito per il debitore, per quanto destinati a diventare attuali solo nel momento della mora.

Il meccanismo di rilevazione e costruzione del TEGM, individuato dal legislatore all’art. 2 della legge 108 del 1996, deve assumere come proprio oggetto di conoscenza tutte le “commissioni”, “remunerazioni a titolo di spese” e “spese” applicate ai rapporti di finanziamento dagli operatori abilitati all’esercizio dell’attività creditizia. L’Autorità Amministrativa è tenuta unicamente a “fotografare” tali fattori di costo, non essendo autorizzata a vagliare e selezionare discrezionalmente gli indici da ricomprendere nel tasso. Le disposizioni degli art. 644 c.p. e dell’art. 2 della l. 108/1996 impongono al giudice civile di vagliare la correttezza del procedimento amministrativo di formazione del TEGM, al fine di verificare che tutte le voci di costo effettivamente applicate siano ricomprese.

Nel caso di specie la mancata inclusione nel TEGM degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata del mutuo, viene considerata dal giudice causa di illegittimità del procedimento amministrativo di rilevazione e, in via derivata, dei relativi decreti ministeriali per violazione dell’art. 2 della l. 108/1996. Disapplicando il Decreto del Ministro del Tesoro del 18 settembre 2002 che aveva rilevato il TEGM del trimestre di riferimento, il giudice ritiene di non poter individuare il tasso-soglia rilevante ai fini della verifica dell’usurarietà delle condizioni economiche.

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