L’Agenzia delle Entrate, con principio di diritto n. 4/2025, ha chiarito la rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina CFC (Controlled Foreign Companies – società estere controllate).
La normativa in materia di CFC si rinviene nell’art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 142/2018, di recepimento della Direttiva ATAD e dall’art. 3 del D. Lgs. 209/2023 (Decreto fiscalità internazionale): lo scopo della disciplina CFC è evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale volte al trasferimento di ingenti quantità di utili dalla società controllante, soggetta ad elevata fiscalità, verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta.
Tale obbiettivo viene perseguito dall’art. 167 TUIR con un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell’entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Le tre condizioni, che devono verificarsi congiuntamente, sono le seguenti:
- il controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia
- l’assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo
- la realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di c.d. “passive income”, per oltre 1/3 dei proventi complessivi, ovvero:
- gli interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari
- i canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale
- i dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni
- i redditi da leasing finanziario
- i redditi da attività assicurativa, bancaria e da altre attività finanziarie
- i proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente o ne sono controllati
- proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che controllano o sono controllati dal soggetto controllato non residente
L’Agenzia ritiene quindi che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo, volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera è stata costituita e l’inutile sostenimento di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato art. 167, c. 4, lett. b), del TUIR: non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate da tale articolo ed è pertanto esclusa, in tal caso, l’operatività della disciplina CFC.