Con proprio atto di segnalazione, l’ANAC ha richiesto al Governo e al Parlamento di modificare l’art. 80 del Codice degli Appalti che esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”.
L’ANAC sottolinea come la normativa attuale abbia generato un ampio contenzioso in ragione dell’indeterminatezza dei casi che portano all’esclusione dalle gare di appalto e dell’elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza.
Sul punto, l’ANAC ha individuato una serie di criticità che dovrebbero essere affrontate nell’ambito della prevista modifica del Codice degli Appalti:
- indicazione chiara ed completa dei casi rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, limitando adeguatamente l’ambito di applicazione della norma;
- rilievo delle violazioni non definitivamente accertate: la norma dovrebbe chiarire il rilievo delle violazioni non definitive con graduazione proporzionale delle conseguenze;
- ambito soggettivo di applicazione della disciplina con un chiaro riferimento ai soggetti che all’interno di una società, commettendo un illecito, determinano l’inaffidabilità della società;
- chiarire che valgono come motivo di esclusione anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare le decisioni della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) che l’operatore economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara.
- chiarire la possibile rilevanza ostativa della risoluzione contrattuale per inadempimento e delle sanzioni comparabili al risarcimento del danno. Gli operatori economici affermano che l’inadempimento cui non consegua una condanna al risarcimento del danno non dovrebbe considerarsi significativo e che l’applicazione di penali inferiori al 10% del valore del contratto non dovrebbero considerarsi rilevanti.