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Giurisprudenza

Disciplina dell’offerta pubblica prevalente ex art. 44 Reg. Emittenti in caso di O.P.A. concorrenti

13 Novembre 2017

Alessia Benevelli

Tribunale di Milano, 26 gennaio 2017 – Dott.ssa Galioto

Di cosa si parla in questo articolo
OPA

I fatti

Nel corso dell’anno le due società Alfa e Beta hanno presentato due offerte pubbliche di acquisto volontarie concorrenti sulle azioni della società Gamma. Alla scadenza del termine fissato per l’adesione, entrambe hanno comunicato ufficialmente al mercato che la propria offerta andava considerata prevalente ai sensi dell’art. 44, comma 7, Reg. Emittenti (“nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell’offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa, previa revoca dell’accettazione, i prodotti finanziari apportati alle altre offerte”). Lamentando l’erronea comunicazione di prevalenza della propria offerta da parte di Beta, la società Alfa ha adito il tribunale con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. perché, inaudita altera parte, fosse (i) inibito a Beta l’esercizio del diritto di voto nell’imminente assemblea di Gamma convocata per la nomina degli amministratori; (ii) ordinato a Gamma di non computare l’intera partecipazione di Beta ai fini del calcolo del quorum assembleare; (iii) ordinato a Beta di emettere un comunicato con il quale riconosceva la prevalenza dell’offerta di Alfa, in modo da consentire agli azionisti che avevano aderito all’offerta di Beta di revocare l’accettazione e aderire invece alla proposta di Alfa.

La decisione del Tribunale

A parere del Tribunale, nessuna delle due offerte poteva essere considerata prevalente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44, comma 7, Reg. Emittenti, dal momento che ciascuna delle due aveva realizzato le condizioni di efficacia. La norma richiamata, infatti, “è volta non tanto a premiare chi ha presentato l’offerta che si possa definire vittoriosa, ma piuttosto a tutelare coloro i quali hanno aderito all’offerta soccombente, e dunque a garantire con assoluta certezza a questi ultimi la possibilità di disinvestire, sebbene tardivamente, e di scongiurare il rischio che, qualora l’offerta perdente dovesse perdere efficacia, essi si trovino ancora in una compagine sociale il cui controllo – o ‘pacchetto significativo’ per le maggioranze dell’assemblea ordinaria – sia nel frattempo mutato”.

Da ciò bisognava concludere che laddove entrambe le O.P.A. concorrenti rimangano efficaci, come nel caso di specie, non ha ragion d’essere la ‘migrazione’ prevista dal citato art. 44 Reg. Emittenti (che pertanto non risulterà applicabile, con la conseguenza che gli oblati rimarranno vincolati alla propria adesione senza possibilità di revocarla e/o di passare ad altra offerta concorrente). Così ricostruiti i fatti, peraltro, nemmeno “vi sarebbe ragione di accordare agli azionisti oblati l’eccezionale forma di salvaguardia prevista dalla norma in esame, dato che il loro disinvestimento trova piena soddisfazione, proprio nei termini in cui essi lo avevano programmato, attraverso l’esecuzione dell’offerta a cui avevano aderito”. Quest’ultimo rilievo, a parere del Tribunale, avrebbe in ogni caso reso concretamente impraticabile l’applicazione della norma in commento nel caso sub iudice. E ciò anche laddove fosse stato possibile affermare il carattere di prevalenza di una delle due offerte: “il diritto degli investitori di revocare la propria accettazione pare esercitabile al solo fine di conferire la propria partecipazione all’offerta prevalente, e non già per consentire qualsivoglia disinvestimento alternativo”.

Nell’interpretazione del Tribunale, peraltro, tale diritto andava senz’altro escluso stante la natura parziale (con fissazione di un tetto massimo di adesioni) dell’O.P.A. Alfa, a cui gli aderenti all’O.P.A. Beta non avrebbero potuto conferire la propria intera partecipazione: Alfa, infatti, non avrebbe potuto acquisire tutte le partecipazioni dei ‘migranti’, posto che aveva già raggiunto l’obiettivo preannunciato nella dichiarazione d’offerta. Di qui il rigetto del ricorso per mancanza del fumus boni iuris

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