Nella sentenza in esame si fa questione dell’ammissibilità, da parte del creditore che abbia agito con l’azione cartolare in sede monitoria, di proporre, prima che spiri il termine per la precisazione e modificazione delle domande — termine oggi fissato dall’art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. —, l’azione causale.
Occorre premettere, in proposito, che, la modificazione della domanda che è ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. è senz’altro quella che non implichi alcuna modificazione del petitum e della causa petendi; è tuttavia consentita anche la modificazione della domanda che riguardi uno o entrambi i richiamati elementi oggettivi della stessa, ove la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (così già Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310).
Ebbene, la Suprema Corte già in passato ha precisato che l’azione cartolare e quella causale presentano identità di petitum e di causa petendi (per l’ammissibilità dell’esperimento dell’azione cartolare in fase di gravame, dopo aver promosso quella causale, cfr. pure Cass. 13 aprile 2006, n. 8704).
Sul punto è del resto innegabile, secondo il Supremo Collegio che, anche a voler prescindere dal profilo afferente la suddetta identità, la domanda basata sull’azione causale inerisca alla medesima vicenda sostanziale posta a fondamento dell’azione cartolare.
In merito all’adempimento da parte del creditore delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che potevano competergli (art. 66, comma 3, I. camb.), la Suprema Corte afferma che nella fattispecie trova applicazione il principio per cui la levata del protesto è necessaria, per l’esercizio dell’azione causale, solo quando occorra conservare al debitore le azioni di regresso, con la conseguenza che l’indicata formalità può essere esclusa qualora l’azione causale sia proposta contro il prenditore del titolo di credito, il quale non ha alcuna azione di regresso, potendo solo esercitare l’azione diretta nei confronti dell’obbligato principale (Cass. 20 ottobre 1994, n. 8552).
Per quel che concerne le eccezioni di prescrizione e di decadenza va osservato che, per un verso, all’azione causale, che prescinde dal titolo formale e si fonda esclusivamente sul rapporto sottostante originario cui è collegata la sua emissione o trasmissione (salva l’ipotesi della novazione), è applicabile la prescrizione propria del rapporto sottostante (Cass. 1 dicembre 2003, n. 18311) e non il termine prescrizionale previsto per le azioni cambiarie dall’art. 94 I. camb..
Per altro verso, poiché nel caso in esame il creditore che esercitò l’azione causale non era tenuto a levare il protesto, non può configurarsi, a suo carico, la decadenza prevista dall’art. 60 I. camb..