1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola.
2) Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev’essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.