Con il Principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento sulla disciplina delle perdite e deduzione delle eccedenze ACE nel consolidato.
In particolare, l’Agenzia ha affermato come, nell’ambito del regime del consolidato, in presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, deve ritenersi corretto utilizzare prioritariamente – secondo le disposizioni dell’articolo 84 D.P.R. 917/1986 (TUIR) – le perdite ed i suddetti crediti d’imposta rispetto all’ACE, usufruendo della facoltà di riportare l’eccedenza eventualmente non trasferita nel gruppo “per incapienza” in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi (ferma restando la possibilità di utilizzare la stessa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto ACE come credito d’imposta IRAP).
Tale principio trova applicazione anche in assenza di perdite pregresse.