L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che associazioni di tale tipo che forniscono servizi anche a chi non è membro siano integralmente soggette all’IVA, anche per i servizi che forniscono ai loro membri.