Con Sentenza dell’8 settembre, nella causa C‑98/21, la Corte di Giustizia europea sull’interpretazione dell’articolo 167 e dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva IVA).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Ufficio delle imposte Tedesco e una società in merito al rifiuto di concedere a quest’ultima la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, relativa alle prestazioni che hanno consentito a tale società (società holding) di fornire, come contributo di socio, prestazioni alle sue società figlie che forniscono a loro volta prestazioni, perlopiù esenti da IVA.
In particolare, evidenzia la Corte, l’art. 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), in combinato disposto con l’art. 167, deve essere interpretato nel senso che: una società holding, che realizza operazioni imponibili a valle alle proprie società figlie, non ha la facoltà di portare in detrazione l’imposta a monte sulle prestazioni che essa ha acquistato presso terzi e che ha conferito alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, quando:
- in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non mostrino un nesso diretto ed immediato con le operazioni attinenti alla società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie;
- in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al costo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie;
- in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività della società holding.