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Disciplina transitoria ed emergenziale nella riforma del processo civile

14 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della suprema Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione merito alla disciplina transitoria ed emergenziale introdotta dalla l. 197 del 2022 e dal d.l. n. 198 del 2022 per l’attuazione del D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 di riforma del processo civile.

Il testo del decreto si prefigge di realizzare il riassetto formale e sostanziale del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie.

Questo riassetto avviene mediante interventi sui codici di procedura civile, civile, penale, di procedura penale e numerose leggi speciali. L’obiettivo è di semplificare, accelerare e razionalizzare il processo civile, garantendo il contraddittorio e rispettando i principi e criteri della legge.

Le modifiche al regime transitorio della riforma del processo civile

Tuttavia, il quadro normativo è stato modificato due volte nel dicembre 2022. Il primo intervento ha modificato l’art. 35 del D.lgs. n. 149 del 2022, anticipando la data in cui gran parte della riforma del processo civile inizierà ad avere efficacia e sarà applicabile.

Il secondo intervento, in via d’urgenza, ha prorogato una parte della disciplina speciale introdotta durante l’emergenza pandemica da Covid-19, rientrante tra le misure finalizzate ad assicurare il distanziamento sociale e a ridurre la diffusione dei contagi.

L’art. 35 del D.lgs. n. 149 del 2022 riporta la disciplina transitoria in materia di processo civile per regolare il passaggio dalla normativa precedente a quella del nuovo processo civile, considerando sia i procedimenti pendenti sia quelli di nuova istanza.

L’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma del processo civile

Tuttavia, il comma 380 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022 ha introdotto diverse modifiche all’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, tra cui l’anticipazione dell’entrata in vigore della parte più rilevante della riforma del processo civile dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea. Resta ferma l’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2023, delle disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti, dello svolgimento delle udienze da remoto e della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, anche per i procedimenti pendenti, al fine di garantire la continuità con la disciplina emergenziale scaduta.

Il d.lgs. n. 149 del 2022 ha aggiunto l’art. 193, comma 2, c.p.c. che prevede che il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale al posto della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio. Le disposizioni sull’udienza cartolare e da remoto e sul giuramento telematico del c.t.u. si applicano dall’1 gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti presso il giudice di pace, il tribunale per i minorenni, il commissario per la liquidazione degli usi civici ed il tribunale superiore delle acque pubbliche. Le sole disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori si applicheranno dal 30 giugno 2023.

Entrata in vigore della nuova disciplina dell’appello e del giudizio in Cassazione

A partire dal 28 febbraio 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina del giudizio di appello, ma non sarà applicabile a tutte le impugnazioni proposte alle sentenze depositate prima di tale data, bensì solo a quelle proposte successivamente ad essa.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, le nuove norme del capo III del titolo III del libro secondo e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione avranno effetto dall’1 gennaio 2023 e si applicheranno ai nuovi giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data, ad eccezione di alcune norme che si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1 gennaio 2023 ma per i quali non sia ancora stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.

Il nuovo articolo 363 bis del codice di procedura civile, riguardante il rinvio pregiudiziale del giudice di merito, entrerà in vigore dall’1 gennaio 2023, anche per i procedimenti già in corso. Inoltre, le disposizioni riguardanti l’esecuzione forzata contenute nell’art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 149/2022 si applicano solo agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre le norme sulla mediazione familiare e l’abrogazione dell’affiliazione commerciale saranno efficaci dal 30 giugno 2023.

Proroga delle norme emergenziali

Solo tre norme emergenziali sono state prorogate:

  • il giuramento del consulente tecnico d’ufficio;
  • lo svolgimento dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione;
  • il rilascio telematico della formula esecutiva.

La scadenza di queste norme era inizialmente prevista per il 31 dicembre 2022, ma a seguito del d.l. 198 del 2022, le prime due sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, mentre la terza fino al 28 febbraio 2023.

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