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Approfondimenti

Le disposizioni di Banca d’Italia in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari ex art. 129 del Testo Unico Bancario

3 Settembre 2015

Valentina Barbanti e Cristiano Tommasi, Allen & Overy

Di cosa si parla in questo articolo

In data 25 agosto Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari (di seguito, le “Disposizioni”) (cfr. contenuti correlati).

Le Disposizioni sono state emanate in attuazione dell’art. 129, co. 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, di seguito “TUB”), che riconosce alla Banca d’Italia la possibilità di richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

Le Disposizioni, che rappresentano l’esito di un’articolata consultazione pubblica, entreranno in vigore il 1° ottobre 2016 con contestuale abrogazione del Titolo IX, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Il termine differito di entrata in vigore è stato voluto per dare tempo agli operatori di adeguarsi agli obblighi di segnalazione previsti dalle Disposizioni che hanno da subito sollevato numerose perplessità in relazione ai costi, agli oneri procedurali e alla fattibilità pratica del sistema di raccolta dati ipotizzato anche considerato il previgente regime di segnalazione che era stato abrogato/sospeso nel 2011 in quanto non trovava rispondenze in altri analoghi sistemi nazionali europei ed era stato oggetto di critica da parte degli operatori del settore.

La ratio del provvedimento di Banca d’Italia è quella di sistematizzare le modalità di segnalazione da parte dei soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 129 del TUB, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari in Italia. La finalità ultima sarebbe quella di disporre di un archivio strutturato e facilmente gestibile relativo agli strumenti finanziari che raccolga informazioni di dettaglio da poter utilizzare sia all’interno della Banca d’Italia sia da altre Autorità, quali ad esempio la CONSOB, oltre che per ottemperare alle eventuali richieste da parte di organismi internazionali quali l’EBA.

Nella premessa alle Disposizioni Banca d’Italia ha specificato che la maggior parte delle informazioni richieste sono state definite tenendo presente che la Banca d’Italia, in qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (National Numbering AgencyNNA), riceve simili informazioni in sede di attribuzione dei codici anagrafici International Securities Identification Number (ISIN) e Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d’Italia nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari (“Anagrafe Titoli”), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Anche in risposta ai numerosi commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica sul tema, Banca d’Italia ha fatto leva su questa circostanza nel ribadire che “la maggior parte delle informazioni (richieste dalle Disposizioni)viene già fornita all’Anagrafe Titoli ed era inclusa nel modulo 83-Vig” (il modulo cartaceoprecedentemente previsto per le segnalazioni sull’emissione ed offerta di strumenti finanziari nel Titolo IX, Capitolo 1, Sezione IV delle Istruzioni di Vigilanza per le banche – Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999).

Inoltre, secondo l’Istituto, la modalità segnaletica mediante la piattaforma elettronica di cui si avvale il nuovo sistema di reportistica (v. infra) agevolerebbe gli operatori tenuti al reporting in quanto più efficiente del precedente modello cartaceo e in quanto basato sulla richiesta di un volume di informazioni ridotto rispetto all’ipotesi di riforma avanzata con consultazione di Banca d’Italia nel 2008[1], in particolare per la parte relativa alle caratteristiche di alcuni strumenti finanziari.

In realtà, una volta venuto meno il sistema segnaletico a cadenza mensile e su supporto cartaceo istituito in base alla previgente normativa ed operante sino all’agosto del 2011, le Disposizioni contemplano in sua vece un modello di raccolta di informazioni che appare piuttosto oneroso per i soggetti interessati in particola modo con riferimento ad alcuni strumenti finanziari che richiedono segnalazioni continuative a cadenza periodica.

Tale impostazione regolamentare può sollevare perplessità se analizzata in chiave comparatistica rispetto ai sistemi di raccolta delle informazioni inerenti all’emissione ed offerta di strumenti finanziari che sono attualmente in vigore in altri Paesi della zona Euro, laddove, al momento, non si rinvengono simili obblighi di segnalazione consuntiva per soddisfare obiettivi, peraltro analoghi, di archiviazione dati (si veda, a titolo esemplificativo, l’esperienza anglosassone); anche laddove viene richiesto agli emittenti residenti di fornire informazioni post-trade alla rispettiva Autorità nazionale competente, gli obblighi segnaletici appaiono meno stringenti in termini di quantità e livello di dettaglio delle informazioni da fornire (si consideri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le esperienze di Paesi come Francia e Lussemburgo), anche quando i requisiti imposti nel Paese di appartenenza sono chiaramente ispirati all’esigenza di conformarsi ai dettami della Banca Centrale Europea per finalità statistiche (come nel caso della Germania). In tale contesto, la previsione di obblighi segnaletici caratterizzati dalla richiesta di informazioni dettagliate e da tempistiche stringenti (anche se ridotte rispetto a quanto previsto dalla prima bozza sottoposta in consultazione), non solo lascia configurare possibili difficoltà nell’attuazione pratica della nuova disciplina, ma potrebbe condurre, in ultima istanza, a scoraggiare l’emissione ed offerta in Italia di strumenti finanziari da parte di soggetti non residenti, considerata la possibile “anomalia” del caso italiano rispetto a quello degli altri Paesi della zona Euro.

Banca d’Italia ha respinto questo tipo di obiezioni con argomentazione che non appare stringente laddove ha sostenuto che l’impianto normativo qui considerato non sarebbe idoneo a creare situazioni di gold plating foriere di alterare il level playing field a livello comunitario, semplicemente perché andrebbe valutato “alla luce delle complessive finalità cui la legge rende funzionale l’esercizio di tutti i poteri attribuiti all’autorità di vigilanza” ai sensi dell’art. 5 del TUB e “perché la normativa non costituisce attuazione di disposizioni europee” e dunque, implicitamente, non imporrebbe oneri di armonizzazione della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria.

Destinatari e ambito di applicazione degli obblighi segnaletici

Con riferimento ai destinatari della nuova disciplina, le Disposizioni si applicano a:

i. soggetti, residenti e non residenti, che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero;

ii. soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all’estero;

iii. soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.

In particolare, sono tenuti a effettuare la segnalazione:

a) l’emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all’estero;

b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia;

c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l’offerente, nel caso di offerta al pubblico, o l’emittente, in caso di private placement o di direct listing.

Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l’effettuazione delle segnalazioni consuntive, sarà considerato responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto del termine d’invio.

Accogliendo la proposta avanzata nel corso della consultazione pubblica, è stata prevista la specifica (e nella prassi frequente) ipotesi di collocamenti che avvengano tramite la struttura di un sindacato di collocamento, in specie con riferimento ai casi di c.d. “pot system”, laddove in un book centrale affluiscono tutti o parte degli ordini raccolti da ciascun componente del sindacato di collocamento: in questo caso, l’attuale disposizione di cui al par. 2.1. delle Disposizioni è stata integrata (in nota) con una previsione secondo la quale: “…le informazioni relative all’anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell’emittente. Ciascuno dei membri del consorzio/sindacato di collocamento sarà tenuto a segnalare per proprio conto i dati relativi all’ammontare collocato in Italia, con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura “pot system” (…),la segnalazione sarà effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell’emissione degli stessi (lead manager)”.

Contenuto, modalità e tempistiche della segnalazione

Le Disposizioni palesano il tentativo di ridurre gli oneri derivanti ai soggetti interessati dal regime di segnalazione consuntiva rispetto a quanto previsto nella consultazione pubblica nel 2008 e parte delle previsioni inizialmente previste nel testo regolamentare in discorso sono state espunte dalla versione finale per semplificare la tempistica delle segnalazioni accogliendo le obiezioni sollevate dagli operatori del settore principalmente mirate a evidenziare all’Autorità la complessità dei propri sistemi operativi e l’impatto che le Disposizioni possono avere sui soggetti che operano quotidianamente e su larga scala sul mercato dei capitali internazionali.

Come sopra menzionato, peraltro, le Disposizioni a tutt’oggi prevedono obblighi informativi che appaiono stringenti ed onerosi e che nella maggior parte dei casi impongono, per poter essere adempiuti, di ottenere dati che spesso non sono in possesso immediato del soggetto tenuto alla segnalazione, in specie ove si consideri come sono strutturate nella prassi le operazioni in questione in termini di collocamento degli strumenti finanziari.

In linea generale, nonché con riferimento alle offerte e ai collocamenti di strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti ed in considerazione dell’operatività di talune banche d’investimento attive sul mercato italiano, il numero ed il grado di dettaglio dei dati da fornire in sede di segnalazione consuntiva porrebbe gli operatori di mercato nella condizione di doversi dotare di uno specifico sistema di compliance interna che risulti adeguato ai fini della reportistica in esame, con conseguente significativo aggravio di costi e procedure che, come detto, non risultano essere richiesti in altre giurisdizioni dell’Unione Europea.

La raccolta delle segnalazioni consuntive dovrà essere svolta con le medesime modalità previste per l’assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da National Numbering Agencies estere oppure per l’aggiornamento delle relative informazioni. In particolare, le segnalazioni saranno raccolte attraverso la rete Internet mediante la piattaforma Infostat seguendo le indicazioni fornite sul sito Internet della Banca d’Italia.

Dovranno essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli che sono esentati espressamente dalle Disposizioni, sub par. 2.2. La tecnica normativa utilizzata desta talune perplessità laddove si avvale del rinvio a disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito “TUF”) soprattutto ove si consideri che le Disposizioni dovranno essere applicate da operatori di mercato esteri e con riferimento a specifiche tipologie di strumenti finanziari il cui inquadramento, ai fini della disciplina in esame, potrebbe dar luogo ad incertezze.

Rispetto alla bozza originaria, il testo emanato contempla espressamente tra le esenzioni anche le azioni di società e altri valori mobiliari di cui all’art. 1, co. 1-bis, lett. a) del TUF (vale a dire, titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario).

Inoltre, le esenzioni previste dal par. 2.2 delle Disposizioni contemplano, inter alia, le emissioni, le offerte ed i collocamenti di strumenti finanziari emessi in regime di cosiddetta reverse enquiry. Quest’ultimo viene espressamente definito al par. 2.1 con formulazione che contempla “le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente all’emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure procederà all’annullamento degli stessi”. Non sono state accolte le obiezioni sollevate nel corso della consultazione pubblica in relazione a tale definizione, che potrebbe sembrare troppo restrittiva e comunque tale da non comprendere talune operazioni (quali quelle note come “buy to hold” – strategia di investimento a lungo termine, che per definizione implica una molto scarsa circolazione dei titoli in portafoglio ma che per ragioni varie, talvolta regolamentari, non permette all’investitore di prendere un impegno scritto a non rivendere o a rivendere solo all’emittente).

Inoltre, Banca d’Italia ha omesso di rivedere il par. 2.2 per comprendere tra le esenzioni tipi di operazioni quali le emissioni “senior unsecured plain vanilla” (ossia emissioni di titoli non strutturati e non assistiti da alcuna garanzia) con riferimento ad emittenti non residenti, o quantomeno, per prevedere per tutte le emissioni l’introduzione di una soglia di rilevanza con riferimento all’ammontare collocato in Italia: ciò avrebbe consentito di evitare l’imposizione di obblighi segnaletici nel caso di collocamenti in Italia aventi dimensioni non significative, come talvolta accade nel caso di titoli aventi denominazione minima di 100,000 Euro (pertanto destinati ad investitori qualificati o comunque esenti dalle normative per i collocamenti retail) ed oggetto di operazioni che vengono collocate in vari paesi allo stesso tempo, in considerazione della natura stessa del collocamento in tale ipotesi che farebbe venir meno l’esigenza di apprestare un adeguato presidio informativo tramite lo strumento dell’Art. 129 TUB.

Nel resoconto della consultazione Banca d’Italia ha specificato che i titoli rinvenienti dalle operazioni di cartolarizzazione rientrano nell’ambito di applicazione delle Disposizioni.

In linea generale, tutti i dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni sono specificati in dettaglio nell’Allegato A delle Disposizioni. Tale Allegato comprende anche alcune informazioni che non appaiono richieste da altre normative comunitarie poste a tutela degli investitori e della trasparenza e che potrebbero creare problemi agli operatori di mercato che talvolta determinano tali informazioni sulla base di metodologie diverse con la conseguente possibilità di non essere pienamente in grado di adempiere a quanto richiesto nell’ambito delle Disposizioni.

In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari, dovranno essere trasmesse:

a) informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo, quali:

1) i dati di cui alla Sezione I “Informazioni anagrafiche all’emissione” dell’Allegato A, che devono essere segnalati entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l’Autorità competente o – nel caso in cui il deposito non sia dovuto – entro la data di regolamento o di emissione;

2) i dati di cui alla Sezione 2 “Altre informazioni anagrafiche” e alla Sezione 3 “Strumenti finanziari strutturati” dell’Allegato A, che devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1;

b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4 “Informazioni di carattere quantitativo” dell’Allegato A). In particolare:

1) per i covered warrantscertificates, exchange traded commodities (ETC)ed exchange traded notes (ETN) i dati relativi al numero di strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare a partire da quello in cui si è dato inizio alle negoziazioni o, nel caso di strumenti non destinati a quotazione, è iniziato il collocamento;

2) per gli altri strumenti finanziari:

i. i dati relativi all’importo collocato o sottoscritto (ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o dell’offerta;

ii. i dati relativi all’ammontare dei rimborsi anticipati devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento;

3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati relativi all’ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento.

Come sopra menzionato, tutta la tempistica sopra riportata è l’esito di un lavoro di rimodulazione e semplificazione rispetto alla bozza iniziale delle Disposizioni. Va, peraltro, considerato che restano alcune perplessità, tra l’altro con riferimento alla circostanza che i titoli a cui la reportistica si riferisce possono essere oggetto di circolazione (all’interno e/o al di fuori del territorio nazionale), e comunque, possono essere oggetto di un numero imprecisato di modifiche e variazioni che potrebbe risultare oneroso, ed in alcuni casi financo impossibile per gli iniziali sottoscrittori/offerenti, riportare in sede di aggiornamento.

Rispetto alla bozza iniziale, sono stati peraltro espunti i riferimenti ai rating, che – inter alia – avrebbero imposto obblighi di monitoraggio costante dei dati inizialmente riportati.

Inoltre, sempre per accogliere le obiezioni sollevate nel corso della consultazione pubblica, è stato ampliamente rivisto l’obbligo di segnalazione relativo agli strumenti finanziari strutturati, semplificando la definizione di leva del titolo e rimuovendo dal testo delle Disposizioni la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del presso dei suddetti strumenti.

Nel complesso, è palese il tentativo di Banca d’Italia di rendere operativo il nuovo sistema senza creare eccessivi disagi ai soggetti tenuti agli obblighi di reportistica. Sarà, al solito, la prassi del mercato a confermare se le perplessità sopra evidenziate risulteranno fondate o se, viceversa, il nuovo impianto contribuirà senza eccessivi aggravi allo svolgimento di un monitoraggio efficiente dell’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari da parte dell’Autorità di vigilanza del settore.

Sarebbe auspicabile, in tal senso, una revisione, da parte di Banca d’Italia, dell’impianto ipotizzato nella normativa in esame dopo un periodo di tempo (stimato adeguato) successivo all’entrata in vigore delle Disposizioni, per consentire di: (i) valutare se il sistema di reportistica ipotizzato – in quanto del tutto differente rispetto a quanto sino ad oggi previsto in termini di obblighi di segnalazione a carattere consuntivo di cui all’Art. 129 – sia stato in concreto implementato correttamente dai soggetti tenuti ai nuovi obblighi di reporting; e (ii) eventualmente ipotizzare una revisione di tali obblighi alla luce del riscontro effettuato e per tenere conto di possibili osservazioni da parte dei destinatari del provvedimento.


[1] Nel maggio 2008 era stata avviata una consultazione pubblica su una prima ipotesi di revisione dello schema segnaletico, la quale aveva fatto emergere la necessità di condurre ulteriori approfondimenti.

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