Banca d’Italia ha pubblicato le disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, che si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.
Gli intermediari che ricorrano in applicazione dell’IFRS 9 all’esenzione dall’obbligo di rideterminazione dei valori comparativi ai sensi dei paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 includono, nel bilancio dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi al solo esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, un prospetto di raccordo tra i dati dell’ultimo bilancio approvato e il primo bilancio redatto in base alle presenti disposizioni.
A partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018 non trovano più applicazione le disposizioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” allegate al Provvedimento della Banca d’Italia del 9 dicembre 2016.