Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del 4 marzo 2016 alla Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015 relativa all’applicazione della Circolare n. 288 del 4 aprile 2015 recante Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in vigore dal’11 luglio 2015.
Il presente aggiornamento, che segue quello dello scorso 19 gennaio (cfr. contenuti correlati), riguarda l’attività di servicing. In particolare è stato chiesto all’Autorità di chiarire se: a) l’attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione, sotto qualsiasi forma, sia esercitabile solo da soggetti iscritti o in corso di iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB; b) l’attività c.d. di “sub-servicing” sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch’essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un “master servicer”. Da ultimo è stato chiesto di precisare se, in analogia con quanto previsto dalla Circolare 288 per i servicer, le banche possano avvalersi esclusivamente di soggetti vigilati per il recupero delle partite deteriorate.