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IVA

Distacco di personale e imponibilità IVA

13 Marzo 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

La risposta n. 38/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che, a partire dal 1° gennaio 2025, il distacco di personale, anche se effettuato a fronte del solo rimborso dei costi, è operazione imponibile ai fini IVA

Il principio di diritto affermato dall’Agenzia si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia UE C-94/19, secondo cui il distacco di personale configura una prestazione di servizi soggetta ad IVA quando, da un lato, gli importi versati da una società (distaccataria) ad un’altra (distaccante), e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente, indipendentemente dall’assenza di un ricarico sul prezzo.

Tale orientamento è stato poi recepito con l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, che ha abrogato l’esenzione IVA precedentemente prevista nell’ordinamento nazionale.

Nel caso di specie, una società in house aveva distaccato temporaneamente personale qualificato presso un ente pubblico per attività connesse a progetti finanziati dal PNRR. L’accordo tra le parti prevedeva il solo rimborso dei costi effettivi sostenuti per i lavoratori distaccati, senza applicazione di alcun margine di profitto da parte della società distaccante.

La società chiedeva all’Agenzia il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazione, ritenendo che il mero rimborso non configurasse una prestazione di servizi ai fini IVA.

In risposta al quesito, l’Agenzia ha fatto presente che, fino al 31 dicembre 2024, il regime IVA dei distacchi di personale era regolato dall’art. 8, comma 35, della legge 67/1988, che escludeva dall’imposizione i distacchi effettuati a fronte del solo rimborso del costo.

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto tale esenzione incompatibile con la Direttiva IVA, portando il legislatore italiano ad abrogare la norma con il DL 131/2024. Dal 2025, qualsiasi distacco di personale, anche senza un corrispettivo aggiuntivo, è soggetto ad IVA.

Pertanto, l’Agenzia ha confermato che il mero rimborso del costo non esclude il carattere oneroso della prestazione. In base alla giurisprudenza UE, ciò che rileva ai fini IVA è il nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo: se il distaccatario versa somme esclusivamente in ragione del distacco, l’operazione è imponibile.

La rilevanza fiscale del distacco non dipende dunque dalla presenza di un margine di profitto, ma dal fatto che il rimborso costituisca condizione necessaria e sufficiente affinché il servizio venga prestato. 

La nuova norma precisa che il regime di imponibilità trova applicazione ai distacchi stipulati o rinnovati dal 2025, mentre per quelli pregressi, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell’impresa che non ha addebitato l’IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale, sia la condotta dell’impresa che ha addebitato l’IVA su dette prestazioni in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE.

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