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Distacco di personale e trattamento IVA

18 Marzo 2025

Fabio Oneglia, Co-Managing Partner, Fivers

Valerio Manicone, Managing Associate, Fivers

Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025 si è espressa sul trattamento IVA del distacco (o prestito) di personale, a seguito delle novità legislative dell’art. 16-ter del D.L. 131/2024.

Tale norma ha abrogato l’art. 8, co. 35, della L. 67/1988, il quale prevedeva la non rilevanza ai fini IVA dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

ll Legislatore italiano ha infatti dato seguito alla sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 2020, C-94/19 (S. D. Vetraria), la quale ha evidenziato come sulla base della Direttiva IVA debba essere previsto l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e quindi anche dei distacchi, a patto che gli importi versati ed i distacchi di personale si condizionino reciprocamente.

Con l’entrata in vigore del richiamato art. 16-ter, ricorda l’Agenzia delle Entrate, vanno oggi assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche se rese a fronte del rimborso del puro costo, in base contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, mentre è prevista una clausola di salvaguardia per i rapporti precedenti, in assenza di accertamenti definitivi.

Rispetto al caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate ritiene sussistente un nesso diretto, nell’accezione della Corte di Giustizia, tra la prestazione dell’impresa distaccante, avente ad oggetto il distacco del proprio personale presso la distaccataria, e la controprestazione-corrispettivo di quest’ultima.

Conseguentemente, ne afferma la rilevanza ai fini IVA laddove i servizi di distacco di personale siano erogati in base ad accordi stipulati dal 1° gennaio 2025.

La posizione espressa dall’Agenzia con la Risposta n. 38 merita alcuni commenti.

Anzitutto si deve ricordare che il caso affrontato è particolare, in quanto il distacco di personale avviene tra società che non appartengono allo stesso gruppo ed inoltre operano in settori regolati di diritto pubblico, dove la distaccataria si avvale per legge di terzi sulla base di contratti di servizio.

Le conclusioni dell’Agenzia dovrebbero quindi essere contestualizzate.

Per contro, sarebbe auspicabile che l’Agenzia definisse la propria posizione in termini più generali, considerando gli aspetti che ancora dovrebbe essere chiariti dopo la sentenza della Corte di Giustizia.

Come riconosciuto anche nella Risposta, infatti, per la Corte di Giustizia non può essere esclusa a priori l’irrilevanza ai fini IVA del distacco di personale.

Tuttavia, a tal fine, non sembra agevole stabilire quando sia presente o meno il nesso diretto tra il distacco di personale, quale prestazione, e la controprestazione del rimborso dei costi, quale corrispettivo.

Inoltre, per la Corte di Giustizia non rileva la sussistenza di un mark up sui costi ai fini della definizione del corrispettivo, dal punto di vista del presupposto oggettivo dell’IVA, ma ci potrebbero essere ulteriori considerazioni in merito alla definizione della base imponibile.

Al fine di attribuire o meno rilevanza IVA al distacco di personale, occorre inoltre inquadrare correttamente il rapporto da un punto di vista legale, di diritto civile e del lavoro, in termini sia formali che sostanziali.

Infatti, si ricorda che:

  • il distacco di personale di cui all’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, che sarà quindi ordinariamente soggetto ad IVA sull’intero corrispettivo se qualificabile come servizio, è ritenuto compatibile con il divieto di interposizione di manodopera a determinate condizioni (tra cui l’interesse della distaccante, tipico all’interno di un gruppo, e la temporaneità);
  • nella somministrazione autorizzata di lavoro, di cui all’art. 30 e ss. del D. Lgs. 81/2015, i rimborsi degli oneri contributivi e previdenziali non sono compresi nella base imponibile IVA di cui all’art. 13 del D.P.R 633/1972, ai sensi dell’art. 26-bis della L. 196/1997;
  • l’appalto di opera o servizio di cui all’art 1655 c.c., con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell’appaltatore, è soggetto ad IVA sull’intero corrispettivo.

La determinazione del corretto trattamento IVA del distacco di personale o di diversa fattispecie, tenendo conto anche di ipotesi di potenziale riqualificazione del rapporto contrattuale, non è di poco conto, rilevando:

  • sia dal lato del prestatore, in quanto debitore d’imposta, quindi responsabile in caso di mancata applicazione dell’IVA, se dovuta,
  • sia dal lato del committente, per il diritto alla detrazione che sarebbe oggettivamente negabile, in caso di applicazione di IVA non dovuta, oppure che, se soggettivamente limitato con pro-rata, determinerebbe un incremento di costi, in ogni caso di applicazione di IVA, con eventuali ulteriori considerazioni in merito al principio di neutralità.

I soggetti interessati dovrebbero quindi rivedere con attenzione i rapporti in essere e quelli da stipulare, anche tenendo conto della data del 1° gennaio 2025, di effetto delle nuove previsioni normative e di scadenza della clausola di salvaguardia per i distacchi.

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