L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con nota del 30 novembre 2020, n. 1057, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico Immigrazione al fine della corretta applicazione dell’art. 27 quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), concernente le condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
In particolare, evidenzia l’Ispettorato, l’art. 27 quinquies, commi 5 e 15, pone a carico dell’entità ospitante che presenta la richiesta una serie di condizioni, in mancanza delle quali il nulla osta è rifiutato o revocato, tra le quali “l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza” (comma 5, lett. h).
Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, si ritiene possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.
Resta in ogni caso ferma l’indagine circa l’adeguatezza economica dell’entità ospitante da valutare ai fini di quanto previsto dal comma 15 lett. d) del citato art. 27 quinquies. La disposizione in questione, infatti, impone all’autorità amministrativa una indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante (sia essa filiale o società del gruppo) sia stata “istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario”, nonché ai sensi della lett. g) ossia che “è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica”.