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Distacco transnazionale lavoratori: chiarimenti INL sugli obblighi di comunicazione

3 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito chiarimenti in merito al distacco transnazionale dei lavoratori e ai relativi obblighi di comunicazione.

In particolare, sottolinea l’INL, il Decreto Legislativo n. 136/2016, che recepisce la Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto misure specifiche per prevenire e contrastare le situazioni di distacco transnazionale non autentico messe in atto da imprese che operano in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi extra UE.

L’articolo 10, comma 3, lett. a) del suddetto decreto legislativo ha stabilito l’obbligo di conservare la documentazione da parte del datore di lavoro durante il periodo di distacco e per i due anni successivi alla sua cessazione.

In particolare, l’impresa distaccante ha l’obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Per chiarire la natura della “documentazione equivalente” alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, che deve essere verificata nell’attività di vigilanza, è stata emessa la nota prot. n. 1314 del 15 febbraio 2023, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Legislatore italiano ha considerato la possibilità che altri ordinamenti nazionali non prevedano una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, come avviene invece nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

Per questo motivo, l’articolo 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo n. 136/2016 ha introdotto la possibilità di presentare documentazione equivalente, in modo generico e flessibile, consentendo l’utilizzo di qualsiasi documento in uso nello Stato membro in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in modo certo, come antecedente o contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

Si evidenzia che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere considerata uno dei documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, l’obbligo di conservazione della copia di richiesta del modello A1, inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, risulta proporzionato alla necessità di garantire l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE, e sufficiente per impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari, anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

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