L’IVASS ha fornito chiarimenti applicativi concernenti il Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
I chiarimenti riguardano i seguenti quesiti:
- Gli addetti all’attività di distribuzione, già iscritti alla sezione E) del RUI e successivamente cancellati, devono conseguire il possesso di un titolo di studio ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. c-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini di una nuova iscrizione?
- I dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario che, al 31 marzo 2021, hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato, sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lettera b-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di possesso del titolo di studio, in caso di interruzione 2 della collaborazione in essere ed instaurazione di nuovo rapporto con altro e diverso distributore? In relazione ai predetti soggetti, il possesso del titolo di studio è richiesto ai fini dell’iscrizione nella sezione E) del Registro?
- L’obbligo di conservazione della documentazione di cui all’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 può essere assolto dai distributori mediante la conservazione di tali documenti presso soggetti terzi, al di fuori dei locali dell’agenzia? In caso affermativo, è necessario darne comunicazione all’IVASS?
- I soggetti iscritti nella sezione “E” del RUI sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”)?