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Distribuzione transfrontaliera degli OICR: approvato il decreto di adeguamento

29 Ottobre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1160 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Come riportato nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, il provvedimento introduce la nozione di “pre-commercializzazione”, che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali. Si chiarisce che la pre-commercializzazione non costituisce offerta al pubblico.

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico finanza – TUF) e adegua l’ordinamento nazionale (TUF) alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (OICR) (in attuazione della delega di cui all’art. 13 della legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020) e introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento prospetto.

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