L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n.3/2022 sul regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205/2017, (Legge di bilancio 2018) ha provveduto a modificare il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria delle persone fisiche conseguiti al di fuori dell’attività d’impresa con riferimento alle partecipazioni qualificate, allineando l’aliquota alla tassazione delle partecipazioni non qualificate nella misura del 26%.
Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale conseguiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi conseguiti a partire dal 1° gennaio 2019.
Con il comma 1006, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga a tale principio generale introducendo un regime transitorio con lo scopo di non penalizzare i soci che possiedono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Tale regime transitorio discende dalla volontà del legislatore di tutelare, per un periodo determinato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), i soggetti i cui utili si siano formati nei periodi d’imposta antecedenti a quello di introduzione della nuova tassazione
Il regime transitorio si applica agli utili derivanti dagli esercizi anteriori alla data di prima applicazione della nuova tassazione, a condizione che la distribuzione sia stata approvata entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dal fatto che il pagamento avvenga in data successiva.
Infatti, annota l’Agenzia delle Entrate, per le società di capitali il diritto alla percezione dei dividendi si perfeziona nel momento in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli utili.