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Divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte: ultimi chiarimenti Consob

16 Gennaio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha pubblicato la versione aggiornata al 12 gennaio 2012 delle risposte alle domande più frequenti in materia di divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte (Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011).

Il divieto era stato in questi giorni esteso dalla Consob fino al 24 febbraio 2012.

Le risposte fornite dall’Autorità di Vigilanza vengono di seguito espressamente riportate, evidenziando in corsivo gli ultimi aggiornamenti.

1. A chi si applica il divieto?

Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 3 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider).

2. Quali sono le azioni per le quali è previsto il divieto di assumere posizioni nette corte?

Il divieto si applica alle azioni incluse nell’elenco disponibile sul sito internet della Consob.

3. Sono consentite operazioni in derivati su indice se l’indice sottostante il derivato include strumenti finanziari oggetto del divieto?

Gli investitori (non esentati) con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere di azioni tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati o altri strumenti finanziari (ad es. ETF) su indice.

In relazione a ciò, la Consob permette l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari oggetto di divieto, che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati o altri strumenti finanziari su indice, purché siano marginali e a patto che la negoziazione dell’indice sia finalizzata a coprire il rischio di mercato complessivo del proprio portafoglio.

Sono, tuttavia, vietate strategie operative che combinano l’operatività in derivati o altri strumenti finanziari su indice con altre transazioni allo scopo di aggirare il divieto.

Un esempio di strategia operativa su derivati su indice che comporta l’assunzione di una posizione netta corta vietata può essere la seguente:

– acquistare contratti future su singoli titoli azionari non oggetto di divieto; e successivamente

– vendere contratti future su un indice che includa fra i suoi costituenti sia titoli azionari non oggetto di divieto – a fine di copertura rispetto alle operazioni di cui al punto precedente – sia titoli azionari oggetto del divieto.

4. Cosa deve verificare un investitore prima di vendere strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902?

Prima di disporre un ordine, sia esso in vendita che in acquisto, l’investitore (non esentato) deve essere sicuro che gli strumenti finanziari venduti o acquistati non creino né incrementino una posizione netta corta.

Assumere o incrementare una posizione netta corta durante la giornata di negoziazione è vietato, perfino se l’investitore intende chiudere la posizione prima della fine della giornata di negoziazione.

5. Cosa deve fare un investitore che aveva aperto una posizione netta corta prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 17902?

In relazione ad una posizione netta corta aperta prima dell’entrata in vigore della Delibera, l’investitore (non esentato) può mantenerla invariata o ridurla. Non può in nessun caso incrementare la posizione corta netta. Per incrementi della posizione corta netta derivanti da variazioni del delta di strumenti finanziari in portafoglio si rimanda alla domanda n. 14.

Se un investitore ha immesso, prima dell’entrata in vigore della Delibera (ore 9:00 del 12 agosto 2011), un ordine che avrebbe creato o aumentato una posizione netta corta, e l’ordine non è stato eseguito all’entrata in vigore della Delibera, l’investitore è tenuto a cancellare l’ordine.

6. La Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, che prevedeva il reporting delle posizioni nette corte, è ancora in vigore?

Si. Conseguentemente, con riferimento alle azioni incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902, è previsto sia un divieto di aprire o incrementare le posizioni nette corte, sia un obbligo di reporting verso la Consob in caso di variazione (di fatto, ammessa unicamente in diminuzione) delle posizioni nette corte aperte precedentemente.

7. Qualora un emittente incluso nell’elenco ex Delibera n. 17902 abbia emesso sia azioni ordinarie che azioni di risparmio, è possibile  utilizzare le prime per coprire posizioni corte sulle seconde (e viceversa)?

Si, le varie categorie di azioni dello stesso emittente rientrano nel calcolo della medesima posizione netta corta. Pertanto, è possibile acquistare azioni ordinarie e vendere azioni di risparmio, oppure acquistare azioni di risparmio e vendere azioni ordinarie. Resta fermo l’obbligo di detenere una posizione lunga prima di effettuare le vendite.

8. E’ possibile, dopo l’entrata in vigore della Delibera n. 17902, assumere una nuova posizione netta corta purché inferiore allo 0,2% del capitale sociale degli emittenti inclusi nell’elenco?

No. Dopo l’entrata in vigore della Delibera n. 17902 non è possibile assumere una nuova posizione netta corta sui titoli inclusi nell’elenco ex Delibera n. 17902, a prescindere dall’entità della posizione. Fanno eccezione le operazioni su derivati su indice, concluse per finalità di copertura, secondo quanto indicato alla domanda n. 3.

9. Il divieto ex Delibera n. 17902 si applica anche agli scambi conclusi su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) esteri?

Si. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su MTF esteri nonché quelle eseguite over-the-counter (v. anche domanda n. 3 delle FAQ della Delibera n. 17862).

10. Se un investitore deteneva, prima dell’entrata in vigore del divieto di vendite allo scoperto, una posizione corta su un future, può, in vista della scadenza dello strumento derivato, spostare la posizione su un future con scadenza successiva (c.d. roll-over)?

Si, il roll-over di contratti future è ammesso purché non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente. Anche per gli altri strumenti finanziari derivati in scadenza è ammesso lo spostamento delle posizioni corte nette, assunte prima dell’entrata in vigore del divieto, verso analoghi strumenti con scadenza successiva, purché tale spostamento non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente.

11. Rientrano nel divieto le operazioni su ETF, covered warrant e certificates?

Si, nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche le negoziazioni di ETF, covered warrant e certificates. Inoltre, gli acquisti di strumenti finanziari che comportano l’assunzione di una posizione ribassista, come ad esempio l’acquisto di opzioni put o di “reverse ETF”, andranno considerate fra le posizioni corte (v. anche domanda n. 2 delle FAQ della Delibera n. 17862).

12. In caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, è possibile acquistare i diritti di opzione e vendere un numero corrispondente di azioni?

Si, in quanto i diritti di opzione sono considerati nell’ambito del calcolo della posizione netta corta (v. anche le Istruzioni in merito alla Delibera n. 17862).

Si ricorda che, conformemente alle Istruzioni in merito alla Delibera n. 17862, anche i diritti di opzione vanno ponderati per il relativo delta.

Trova applicazione quanto previsto dalla FAQ n. 14 in caso di variazione del delta.

Rimane fermo il divieto di effettuare vendite allo scoperto “nude” su titoli azionari, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011.

Resta fermo l’obbligo di puntuale consegna delle azioni vendute in sede di liquidazione.

13. In caso di posizione lunga su obbligazioni convertibili, è possibile assumere una posizione corta su un numero corrispondente di azioni?

Si, in quanto le obbligazioni convertibili sono considerate nell’ambito del calcolo della posizione netta corta (v. anche le Istruzioni in merito alla Delibera n. 17862). Resta fermo l’obbligo di puntuale consegna delle azioni vendute in sede di liquidazione.

14. Se la posizione corta netta si incrementa a causa di una variazione del delta degli strumenti finanziari in portafoglio, cosa deve fare l’investitore?

Fermo restando che il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte si applica anche su base infragiornaliera, qualora la variazione del delta degli strumenti finanziari in portafoglio comporti la creazione di una nuova posizione corta netta, l’investitore deve provvedere, all’inizio della giornata successiva, alla chiusura di detta posizione.

Se l’investitore deteneva una posizione netta corta prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 17902 e, a seguito della variazione del delta, tale posizione si incrementa, l’investitore deve provvedere, all’inizio della giornata successiva, a ripristinare la posizione precedente.

15. Se un investitore ha sottoscritto un accordo di garanzia su un aumento di capitale, può considerare la garanzia offerta come equivalente ad una posizione lunga sul titolo oggetto di aumento di capitale?

No, la garanzia offerta sull’aumento di capitale non è sufficiente a configurare una posizione lunga sulle azioni della società emittente. Permangono infatti troppe incertezze nella stima della posizione lunga equivalente. Inoltre, nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swaps non viene contemplata tale possibilità.

16. Se un investitore esercita un’opzione call con consegna fisica del sottostante, un diritto d’opzione o un analogo strumento finanziario, quale sarà la sua posizione lunga nel periodo intercorrente fra l’esercizio dell’opzione e l’effettiva consegna delle azioni?

In caso di esercizio di un’opzione call, l’investitore può considerare la propria posizione lunga come costituita dalle azioni che riceverà. Lo stesso vale per i diritti d’opzione purché l’esercizio sia avvenuto in maniera irrevocabile.

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