Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 296 del 18 dicembre 2024, il comunicato ANAC recante l’approvazione della delibera n. 493-bis del 25 settembre 2024, sul Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (anche noto come divieto di pantouflage).
Ai sensi di tale norma, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (anche noto come “periodo di raffreddamento”), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni, con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il fenomeno del pantouflage (c.d. “porte girevoli”), in sostanza, si verifica quando funzionari pubblici passano a lavorare nel settore privato, spesso in aziende che erano sotto la loro supervisione, creando potenziali situazioni di conflitti di interesse, in quanto tali dipendenti pubblici potrebbero utilizzare le informazioni e le connessioni acquisite durante il loro servizio pubblico per ottenere vantaggi nel settore privato.
Il Regolamento, in particolare, disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni del divieto di pantouflage, ai sensi della L. 190/2012 e del combinato disposto degli artt. 16 e 21 del D. Lgs. 39/2013.
In particolare, definisce:
- Il diritto di accesso
- Il responsabile del procedimento
- Le modalità di comunicazione nell’ambito dei procedimenti
- La conformità dell’attività di vigilanza e sanzionatoria ANAC agli indirizzi, prescrizioni e obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità.
- L’attività di vigilanza e sanzionatoria d’ufficio e su segnalazione
- Le modalità di presentazione della segnalazione
- L’ordine di priorità delle segnalazioni
- Il trattamento delle segnalazioni anonime
- I casi di improcedibilità della segnalazione e di archiviazione
- I rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente
- La fase preistruttoria
- La fase di avvio del procedimento
- La fase istruttoria: le audizioni e le ispezioni
- La sospensione dei termini del procedimento
- La comunicazione delle risultanze istruttorie
- La fase conclusiva del procedimento