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DL Anticipi 2024 convertito in legge

13 Dicembre 2024

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 291 del 12 dicembre 2024, la legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (anche noto come DL Anticipi 2024).

Si ricorda che il decreto convertito in legge prevede, in estrema sintesi, per quanto di interesse per lavoratori e imprese:

  • il rifinanziamento APE Sociale 2024 (art. 2 del DL Anticipi 2024), con un incremento della relativa autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni per il 2026, di 50 milioni per il 2027 e di 10 milioni per il 2028 per l’APE Sociale: trattasi dell’indennità statale erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di difficoltà che chiedono di anticipare la pensione al compimento dei 63 anni più cinque mesi
  • il rifinanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato (art. 5): in particolare, viene incrementato di 3 milioni di euro il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza scolastica con il resto della dirigenza pubblica
  • Disposizioni in materia di PNRR (art. 6): al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento; i piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  • Modifiche al concordato preventivo biennale (art. 7): sono stati modificati i criteri di calcolo dell’ imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento, ed è stata prevista la diminuzione del 30% delle imposte sostitutive dei redditi, delle addizionali e dell’ IRAP determinate con le nuove modalità; infine, è prevista un’ulteriore deroga alla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dopo l’avvio dei pagamenti (per i periodi dal 2018 al 2022) consentita anche nel caso di dichiarazione infedele in merito alle cause di esclusione dell’applicazione degli indici ISA ( previste al nuovo comma 6-bis)
  • Modifiche al Bonus ZES (art. 8): con le modifiche apportate all’ art. 1, comma 1 del DL Omnibus mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche gli ulteriori investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
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