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DLT Pilot: il Decreto di Attuazione in Gazzetta Ufficiale

20 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2023 recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/858, che stabilisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla distributed ledger technology o DLT pilot regime e la semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge di attuazione del DLT pilot è stato emanato in considerazione dell’urgente necessità di introdurre una disciplina adeguata in materia di emissioni e circolazione tramite distributed ledger technology (DLT), al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.

Gli strumenti finanziari a cui si applica il DLT Pilot Regime

Le disposizioni si applicano a diverse categorie di strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, ulteriori titoli di debito emessi in conformità con l’ordinamento italiano, ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani, strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano, azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani e ulteriori strumenti individuati ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b).

Il decreto legge stabilisce che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano effettuati tramite scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS distributed ledger technology o TSS DLT, dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché da ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera i).

Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all’applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell’articolo 83-bis, comma 2, del Testo unico della finanza.

I requisiti per i registri di distributed ledger technology

Inoltre, il decreto legge di attuazione del DLT Pilot stabilisce alcuni requisiti per i registri di distributed ledger technology, tra cui l’assicurazione dell’integrità, dell’autenticità, della non ripudiabilità, della non duplicabilità e della validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e dei relativi vincoli, la possibilità di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché la possibilità di rendere possibile la loro circolazione.

Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT devono garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dal decreto e dalle relative disposizioni attuative, nonché la correttezza, la completezza e l’aggiornamento continuo delle informazioni relative all’emissione degli strumenti finanziari digitali.

Possono essere iscritti nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 20, le banche, le imprese di investimento, i gestori di mercati stabiliti in Italia, gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia, gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi.

Il Decreto prevede, inoltre, misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il provvedimento entra in vigore dal 18 marzo 2023.

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