L’ESMA ha pubblicato le proprie Q&A sull’applicazione del regime del Regolamento (UE) 2022/858 DLT Pilot Regime (distributed ledger technology).
In particolare, i chiarimenti riguardano:
- le modalità di applicazione dell’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 26 del MiFIR alle operazioni in strumenti finanziari della distributed ledger technology;
- la tempistica per adempiere all’obbligo di segnalazione successivamente all’autorizzazione ad operare come gestore di DLT;
- come deve essere considerata la commissione di transazione per le operazioni DLT;
- come devono essere compilati i campi per la segnalazione del “Trading venue transaction identification code” (TVTIC) dell’RTS 22 nel caso in cui il soggetto che esegue l’operazione sia una persona fisica e non un’impresa di investimento;
- come devono essere compilati i campi “Codice di identificazione dello strumento” (Tabella 2, Campo 41 dell’RTS 22 e Tabella 3, Campo 1 dell’RTS 23) per gli strumenti finanziari DLT che sono la rappresentazione digitale di uno strumento finanziario precedentemente emesso;
- come deve essere compilato il campo 6 dell’RTS 23 “Trading venue” per gli strumenti negoziati sul DLT MTF o sul TSS;
- come deve essere compilato il campo 1 dell’RTS 24 “Identificazione del soggetto che ha immesso l’ordine” da parte di un sistema multilaterale di negoziazione DLT quando l’ordine è immesso da una persona fisica non idonea a ricevere un LEI.