Con ordinanza del 27 maggio 2014, il Tribunale di Verona, est. Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, ha affrontato il tema dell’ammissibilità del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dalla centrale rischi, enunciando i principi espressi dalle massime di seguito riportate.
In caso di domanda cautelare di cancellazione di segnalazione in centrale rischi, è sempre ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. in luogo di quella tipica ex artt. 10, 4 comma, e 5 D.Lgs 150/11 ove il ricorrente oltre a dolersi della violazione degli obblighi connessi al trattamento dei dati personali deduca espressamente – o sia altrimenti ricavabile dal ricorso – la violazione da parte dell’intermediario segnalante degli obblighi di correttezza e buona fede in executivis, espressione del più generale dovere di solidarietà contrattuale, riconducibili al rapporto negoziale intercorrente tra la banca intermediaria e il cliente segnalato.
La tutela cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. è ammissibile per l’ottenimento dell’ordine di cancellazione di segnalazioni dalla centrale rischi non solo nei casi in cui sia espressamente prospettato dall’istante o sia comunque ricavabile dalla domanda l’inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza nascenti dal rapporto contrattuale tra banca intermediaria e cliente, espressione del più generale dovere di solidarietà contrattuale, ma anche nei casi in cui il soggetto segnalato prospetti tout court la violazione da parte dell’intermediario delle norme sul trattamento dei dati personali, cioè della normativa sulla privacy, salvo restando soltanto il caso, da trattarsi esclusivamente con il rito ex art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, in cui sia espressamente prospettata la responsabilità di Banca d’Italia per fatto proprio, ogniqualvolta cioè, per errore di uno degli “incaricati”, la segnalazione dell’intermediario venga recepita e trattata in modo non corretto, e sia pertanto imputabile alla stessa Banca d’Italia (o anche ad essa) la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali;
Nella disciplina processuale di cui all’art. 10,4 comma, D.Lgs. 150/11 non è ravvisabile alcun rimedio tipico finalizzato ad offrire al cliente segnalato una tutela cautelare operante prima ed indipendentemente dell’instaurazione del giudizio di merito, tenuto conto che il modello ex art. 5, 1 e 2 comma, D.Lgs. 150/11 richiamato dal predetto art. 10, 4 comma, è necessariamente correlato al giudizio di merito, che deve essere già instaurato (art. 5, 1 comma) o in procinto di esserlo (art. 5, 2 comma), sicchè, a fronte della attenuata strumentalità della tutela cautelare anticipatoria in ragione della mera eventualità del giudizio di merito, siffatto vincolo tra cautela e merito nei casi di domande di cancellazione urgente di segnalazioni pregiudizievoli in C.R. (cioè di domande di provvedimenti anticipatori per definizione) pare porsi in contrasto con la tendenza alla stabilizzazione dei provvedimenti cautelari, quantomeno nella misura in cui al soggetto segnalato, che prospetti la natura illegittima della segnalazione (anche) per inadempimento da parte della banca degli obblighi di buona fede e correttezza ma risulti concretamente appagato dalla sola misura anticipatoria di ‘cancellazione’, sia precluso il diritto di non introdurre alcun successivo giudizio di merito, tenuto conto che, in caso di pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, la sospensione eventualmente disposta con decreto fuori udienza ex art. 5, 2 comma, D.Lgs. 150/11 diviene inefficace se non è confermata in sede giudiziale;
Poiché l’attività di segnalazione in centrale rischi involge inevitabilmente anche il trattamento dei dati personali del soggetto segnalato, l’eventuale responsabilità contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede riconducibili al rapporto tra banca e cliente può concorrere con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 cod.civ. della banca derivante dalla violazione degli obblighi inerenti al trattamento dei dati personali di cui alla legge privacy e nel caso di cumulo opera il criterio della prevalenza ex art. 40 c.p.c. del rito ordinario sul rito speciale ex art. 10 D.Lgs. 150/11.
Deve negarsi la legittimazione passiva di Banca d’Italia ex art. 700 c.p.c. nei casi in cui sia prospettata la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, della Banca intermediaria per la segnalazione erronea/illegittima, atteso che: 1) la rettifica dei dati errati o dei mutamenti di status del cliente avviene, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia, esclusivamente ad opera dell’intermediario; 2) il potere di ‘indagine’ di Banca d’Italia attiene solo alla verifica dei dati anagrafici del cliente e dell’entità del credito, ma certamente non alla valutazione della sussistenza del rischio di credito; 3) a carico dell’intermediario è sancito l’obbligo di ottemperare senza ritardo agli ordini dell’autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla centrale rischi; 4) Banca d’Italia non ha alcun interesse in sede giudiziale a contraddire o a resistere alla domanda attorea.