Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Milano ha preso posizione in merito alla domanda cautelare di revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata, presentata dal socio ricorrente a norma dell’articolo 2476, comma 3, c.c.
La disposizione richiamata accorda al socio di società a responsabilità limitata il diritto di chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
In via generale il Tribunale osserva che, ai fini dell’accoglimento della domanda, gli amministratori debbano essersi resi responsabili di “gravi irregolarità nella gestione della società”, che implichino un danno potenziale per la stessa.
Dette irregolarità possono sostanziarsi in violazioni di legge o dello statuto, che non devono necessariamente attenere alla gestione della società strictu sensu, ma possono concernere altresì obblighi relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria. Tuttavia, perché le irregolarità asserite possano fondare l’accoglimento della domanda cautelare di revoca, si richiede che le stesse siano “gravi”.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto, inter alia, che “la concessione della tutela cautelare […] non può essere correlata in modo automatico all’eventuale rilevazione di un qualsivoglia vizio contabile, essendo invece del tutto escluso un meccanico riflesso tra (possibile) errore contabile, anche capace di riflettersi sulla validità di una delibera di bilancio, ed irregolarità gestionale grave imputabile agli amministratori ex art. 2476, co. 3 c.c.”. A puntualizzazione di quanto asserito, il Tribunale ha osservato che l’errore contabile, anche se oggettivamente riscontrabile, può svolgere una mera funzione presuntiva rispetto alla commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità gestionali, con ciò non consentendo l’accoglimento della domanda cautelare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha negato la sussistenza nel caso di specie del fumus boni iuris, con conseguente assorbimento di ogni considerazione inerente al periculum in mora e rigetto della domanda del ricorrente.