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Giurisprudenza

Domanda cd. ultratardiva e valutazione delle giustificazioni del ritardo

8 Novembre 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 12336 – Pres. Acierno, Rel. Campese

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Mediante la sentenza de qua, la Suprema Corte ha confermato il proprio pacifico indirizzo in tema di domande di ammissione al passivo cd. ultratardive, chiarendo nuovamente che “nell’ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall. (cd. supertardiva o ultratardiva, cioè proposta oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (conf. Cass. n. 7109/2020; Cass. n. 4787/2020; Cass. n. 30760/2019; Cass. n. 10121/2019).

Nello specifico, il giudizio ha avuto ad oggetto il ricorso proposto da una compagnia di assicurazioni avverso il decreto con cui il Tribunale di Vicenza, rigettando l’opposizione proposta ex artt. 98-99 l. fall., ha confermato la mancata ammissione al passivo di un credito vantato nei confronti della fallita. In particolare, tale rigetto è stato motivato sul rilievo per cui, considerato che la compagnia assicurativa aveva in precedenza già proposto una prima domanda ultratardiva per un diverso credito inerente una differente polizza, “l’ulteriore periodo di tempo – circa due anni – trascorso” sino alla presentazione della seconda domanda non trovava “giustificazione nel mancato avviso di cui all’art. 92 l. fall. – causa del ritardo della prima domanda di insinuazione – né il creditore ha dato alcuna diversa ragione per giustificarlo”.

Sulla scorta del proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha ritenuto che le motivazioni poste a fondamento del rigetto dell’opposizione fossero pienamente condivisibili. Al riguardo, la Corte ha innanzitutto ribadito, in via generale, che il mancato avviso al creditore ex art. 92 l. fall. “integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore stesso, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’ammissibilità della domanda, che questi abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto”. In ragione di ciò, non è censurabile la valutazione compiuta dal giudice di merito, laddove ha ritenuto che il creditore, pur avendo indubitabilmente conoscenza del fallimento sin dalla proposizione della prima domanda ultratardiva, non avesse giustificato le ragioni dell’ulteriore ritardo nella proposizione della seconda domanda. Infatti – ha chiarito la Corte – “se è onere del creditore giustificare il ritardo, non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto quel ritardo: se quest’ultimo è giustificato dall’ignoranza dell’apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell’avviso di cui all’art. 92 l. fall.”, una volta che tale ignoranza sia venuta meno “l’ulteriore ritardo dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni”:

Con riferimento alla valutazione della ragionevolezza del ritardo, che in astratto può trovare giustificazione anche nel tempo necessario alla presentazione della domanda, richiamando i propri precedenti la Suprema Corte ha precisato che la legittimità di una domanda di insinuazione ultratardiva “postula che essa avvenga nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto” (conf. Ass. 21661/2018).

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