Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2022, tre Regolamenti relativi alle domande di autorizzazione degli enti creditizi, ed in particolare:
- il Regolamento delegato (UE) 2022/2579 che integra la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda gli RTS che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis della CRD IV;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/2580 che integra la direttiva CRD IV per quanto riguarda gli RTS che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono limitare l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 che stabilisce ITS per l’applicazione della direttiva CRD IV per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi.
L’elenco degli obblighi informativi richiesti agli enti creditizi in sede di domanda di autorizzazione tiene conto delle specificità del modello imprenditoriale delle imprese e di eventuali licenze precedenti riconosciute dalle Autorità nazionali competenti(NCA).
Le NCA possono provvedere a richiedere informazioni aggiuntive nel caso in cui si dovesse rendere necessario per poter valutare in modo approfondito l’ente creditizio richiedente.
L’NCA può valutare la concessione di deroghe ad alcuni obblighi di rendere informazioni in ragione delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’ente creditizio richiedente, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’onere di attuazione che grava sugli enti.
I Regolamenti entrano in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE.