Con sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte nel corso del giudizio, esprimendo il seguente principio di diritto:
La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.
La Corte chiarisce infatti che la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo di risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto, e la connessa questione di procedibilità, non possono essere utilizzati in modo disfunzionale rispetto a tali finalità ed essere trasformati in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, al punto da terminare una sorta di “effetto boomerang” proprio sull’efficienza della risposta di giustizia.
Precisa inoltre che spetta sempre al mediatore, nel diligente adempimento del suo incarico professionale, esortare le parti a mettere ogni profilo “sul tappeto”, ivi comprese altre richieste del convenuto in punto di domande riconvenzionali.