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Domicilio digitale e PEC: modalità di elezione, conferma o revoca all’AE

8 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento  n. 379575/2024, ha comunicato le modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali (PEC) già comunicati, ai sensi dell’art. 60-ter, c. 5, D.P.R. n. 600/1973.

L’art. 1 D. Lgs. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. 600/1973, l’art. 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. n-ter), D. Lgs. 82/2005, per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Il quinto comma del citato art. 60-ter prevede che i soggetti di cui all’art. 6-quater del CAD possono eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Lo stesso comma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per:

  • la definizione delle modalità con cui eleggere il suddetto domicilio digitale speciale
  • le modalità con cui è possibile confermare o revocare gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), comunicati secondo le modalità stabilite da precedenti provvedimenti, nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.

Contestualmente l’art. 1 D. Lgs. 13/2024 ha modificato l’art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973, e introdotto l’art. 26-bis, estendendo anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

Con il provvedimento odierno l’Agenzia dà quindi attuazione al quinto comma dell’art. 60-ter e individua:

  • le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate Riscossione
  • le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti, con le modalità stabilite dai precedenti provvedimenti.

Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni, anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’INAD; sarà utilizzabile a decorrere dalla data della messa a disposizione del servizio nell’Area riservata per la relativa comunicazione, di cui sarà data notizia sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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