Con sentenza del 04 marzo 2013, n. 5298, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell’ipotesi di domanda diretta a far accertare, con riferimento ad inadempimento anteriore, l’avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche.