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Giurisprudenza

Dopo Lexitor: secondo il Tribunale di Pavia tutti gli oneri vanno ridotti secondo il criterio pro rata temporis

5 Gennaio 2021

Alberto Mager

Tribunale di Pavia, 17 novembre 2020, n. 2459 – G.U. Sturiale

Di cosa si parla in questo articolo

In sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento regolata dall’art. 125-sexies TUB, tutte le voci di costo devono essere ridotte in proporzione alla durata residua del contratto (c.d. criterio pro rata temporis), e non sono ammissibili distinzioni in punto di disciplina tra oneri up fronte oneri recurring (nemmeno se operanti sul solo piano del criterio per la quantificazione della misura della riduzione).

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un intermediario chiedeva accertarsi che le somme versate al cliente a titolo di riduzione del costo del credito ex art. 125-sexies TUB fossero effettivamente tutto quanto dovuto in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Tale “versamento” – che ha assunto, come accade normalmente, le forme dello scomputo di un certo importo dal capitale residuo da restituirsi – includeva la riduzione dei soli costi qualificati in contratto come recurring (ad esempio, commissioni di gestione) e non di quelli assunti come up front (costi di istruttoria e di intermediazione).

A sostegno di tale calcolo, l’intermediario deduceva l’inapplicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Lexitor (11 settembre 2019, C-383/18), in forza dei quali, in sede di estinzione anticipata, tutti gli oneri devono essere ridotti, indipendentemente dalla loro qualificazione da parte dell’impresa predisponente come corrispettivo di attività prodromiche alla nascita del rapporto negoziale (up front), ovvero come prestazioni giustificate dalla durata nel tempo dello stesso (recurring) (distinzione che per anni aveva retto nell’operatività italiana la stabile sottrazione della prima categoria dal perimetro della riduzione ex art. 125-sexies TUB).

Respinta la tesi dell’intermediario sulla base del rilievo secondo cui i principi affermati dalla sentenza Lexitor sono senz’altro vincolanti per il giudice nazionale (passaggio oggi sostanzialmente acquisito: si vedano in particolare in questa Rassegna le pronunce di Trib. Torino, 22 settembre 2020 e Trib. Milano, 3 novembre 2020, entrambe su azioni inibitorie ex art. 140 Cod. Cons.) il Tribunale di Pavia statuisce che ogni voce di costo del credito deve essere oggetto di riduzione in sede di estinzione anticipata ex art. 125-sexies TUB. Ciò vale per tutti i rapporti non ancora “esauriti”, posto che la Corte di Giustizia non ha ritenuto di limitare temporalmente l’efficacia della sua pronuncia, così facendo prevalere il principio di effettiva ed immediata protezione del consumatore sulla tutela dell’affidamento ingeneratosi negli intermediari per la legittimità di soluzioni divergenti protrattesi negli anni ed eventualmente avvallata anche dalle autorità nazionali.

Il Giudice volge poi al problema del criterio di quantificazione della riduzione, che è attualmente orientato dall’intervento del Collegio di Coordinamento ABF di poco successivo a Lexitor (17 dicembre 2019, n. 26525, in questa Rassegna).

Secondo la lettura proposta da tale decisione, oggi consolidatasi presso i Collegi Territoriali ABF (a partire, sulla base di quanto si legge in ABF Roma n. 11049/2020, dalla riunione tenutasi in data 26 marzo 2020), gli oneri up front andrebbero ridotti secondo il criterio della curva di ammortamento, cui si giunge attraverso l’estensione della regola di maturazione del principale onere del rapporto, vale a dire gli interessi corrispettivi; per gli oneri recurring andrebbe invece utilizzato lo specifico criterio contrattuale previsto o in mancanza la regola di stretta proporzionalità, c.d. pro rata temporis (= dividendo l’importo della voce per il numero delle rate, e moltiplicando il risultato per il numero delle rate non ancora scadute al momento di estinzione).

Il Tribunale di Pavia prende consapevolmente le distanze da tale orientamento ABF e propone una lettura “forte” della sentenza Lexitor, secondo cui essa avrebbe imposto l’utilizzo del criterio di stretta proporzionalità nella riduzione di tutte le voci di costo del contratto di credito, privando quindi di ogni rilevanza disciplinare la distinzione up front/recurring.

Rileva il Giudice che, ammettendo un diverso metodo di calcolo della riduzione dei costi up front (nella sostanza più favorevole al finanziatore, trattandosi normalmente di modello di ammortamento “alla francese” con quota interessi decrescente), si reintrodurrebbe la distinzione che la Corte di Giustizia ha inteso superare, spostando tale distinzione dal piano dell’individuazione dei costi oggetti di riduzione a quello della misura della riduzione stessa. Non realizzando l’obbiettivo di effettiva protezione del consumatore da potenziali condotte opportunistiche dell’impresa predisponente consistenti nel “caricare” il peso economico del contratto sulle voci up front.

È opportuno segnalare che, in questo anno abbondante di prese di posizioni in materia, la soluzione adottata dal Tribunale di Pavia non è nuova. Essa si rinviene già, con argomentazioni differenti, nelle decisioni del Collegio ABF di Roma precedenti alla citata riunione del 26 marzo 2020 (tra cui si vedano le nn. 2052 e 2055 del 2020), nonché, tra la giurisprudenza di merito, nella sentenza di G.P. Savona, 7 gennaio 2020, n. 2, pubblicata in NGCC, 2020/4, I, 743 ss. (ove in nota approfondimenti critici anche su questa soluzione).

 

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