L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli elementi dell’attivo di tale stabile organizzazione è preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente, ma, in un secondo tempo, l’importo della deduzione è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione, oppure il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre una siffatta riduzione non è applicata nel caso di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.