Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 30 maggio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1505 del 22 febbraio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e determina l’importo delle commissioni per le attività di vigilanza che l’autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi ICT e le relative modalità di pagamento.
Tale commissione è necessaria per la copertura totale delle spese sostenute dall’autorità di sorveglianza capofila e dalle altre autorità europee di vigilanza e necessarie per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza nel contesto del Regolamento DORA.
In linea con il principio dell’annualità e con il principio del recupero integrale dei costi, le commissioni annuali per le attività di sorveglianza verranno calcolate sulla base dei costi diretti e indiretti stimati dalle autorità europee di vigilanza per l’esercizio dei loro compiti di sorveglianza.
Affinché la ripartizione delle commissioni per le attività di sorveglianza sia equa e nel contempo rispecchi l’effettivo lavoro amministrativo dedicato a ciascun fornitore oggetto di sorveglianza, la commissione annuale sarà proporzionata al fatturato che il fornitore terzo di servizi ICT ha generato nell’Unione fornendo tali servizi a clienti del settore dei servizi finanziari.
Per garantire l’accuratezza delle informazioni finanziarie necessarie per calcolare il fatturato applicabile, tutti i dati presentati dai fornitori terzi di servizi ICT saranno sottoposti ad audit.
È stato previsto inoltre che ciascun fornitore terzo critico di servizi ICT versi una commissione annuale minima per le attività di sorveglianza, dato che vi sono determinati costi amministrativi fissi che si applicano alla sorveglianza di tutti i fornitori terzi critici di servizi ICT, a prescindere dall’importo del fatturato.
È stata stabilita altresì una commissione fissa per far fronte ai costi specifici sostenuti durante il primo anno di designazione e sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC, per esempio in relazione al processo di designazione e alla nomina dell’autorità di sorveglianza capofila.
Infine, è stata stabilita una commissione fissa supplementare per coprire i costi aggiuntivi connessi alla designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC che chiedono, su base volontaria, di essere designati come tali in conformità dell’art. 31, paragrafo 11, del Regolamento DORA: al fine di scoraggiare le richieste infondate, la commissione fissa supplementare non potrà essere rimborsata se un fornitore ritira la richiesta durante il processo di registrazione, né in caso di respingimento della richiesta.
Per garantire il pagamento tempestivo delle commissioni di sorveglianza, queste ultime dovrebbero essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della nota di addebito dell’autorità di sorveglianza capofila.
Per semplificare i flussi di pagamento delle commissioni e garantire che le autorità europee di vigilanza dispongano dei fondi necessari per svolgere le attività di vigilanza programmate, i fornitori terzi critici di servizi ICT, al 1 gennaio di ogni anno, dovrebbero pagare le commissioni annuali per le attività di sorveglianza in un’unica rata nei primi quattro mesi di tale anno, mentre i fornitori terzi critici di servizi ICT designati nel corso dell’anno dovrebbero pagarle al più tardi entro la fine dell’anno.