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Giurisprudenza

Dossier titoli: ritardo nel trasferimento e responsabilità dell’intermediario

10 Marzo 2023

Collegio ACF, 09 marzo 2023, n. 6396 – Pres. Barbuzzi, Rel. De Santis

Di cosa si parla in questo articolo
ACF

Con Decisione n. 6396 del 9 marzo 2023, il Collegio ACF si è espresso in merito alla responsabilità dell’intermediario per il ritardo nel trasferimento del dossier titoli.

Il fatto

Dalla documentazione in atti emerge un notevole, ingiustificato ritardo nel trasferimento del dossier titoli presso altro intermediario, in quanto risulta documentato che il Ricorrente ha formulato la richiesta, mediante apposita procedura, quantomeno a partire dal 21 giugno 2021, mentre l’Intermediario resistente ha completato l’operazione solo in data 17 novembre 2021, quasi a distanza di ben 5 mesi.

Si tratta di un ritardo ingiustificato e grave, che merita – ad avviso del Collegio ACF – una severa censura.

Con riferimento ai certificate, financo l’Intermediario ha ammesso che il Ricorrente aveva correttamente confermato la richiesta di trasferimento presso altro intermediario in data 28 luglio 2021; tuttavia, “la Banca procedeva a liquidare i Certificati (la richiesta di trasferimento del Ricorrente non veniva infatti correttamente processata)”.

Il prezzo di esecuzione pari ad euro 2,37 ha generato una plusvalenza di euro 1.286,57, con un prelievo di imposta da capital gain pari ad euro 329,31 a carico del Ricorrente.

Accertato e censurato il comportamento violativo dell’Intermediario, l’ACF passa a valutare se esso abbia determinato un danno concreto per il Ricorrente ed in quali termini.

Valutazione del danno subito dal cliente

Infatti, l’eventuale ritardo con cui l’intermediario esegue il trasferimento del dossier titoli può rilevare, sotto il profilo risarcitorio, in quanto causativo di un danno che si configura come perdita di chance, ossia non come perdita di un vantaggio economico, ma della possibilità di conseguirlo.

Essendo tale genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, l’ACF ha ritenuto sufficiente che esso sia provato in termini di possibilità sulla base dei parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, o lo ha liquidato in via equitativa laddove ha ritenuto provati sia il colpevole ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di trasferimento, sia la possibilità medio tempore di conseguire un vantaggio economico dalla vendita dei titoli del cui potere di disposizione il cliente era stato privato (cfr. decisione n. 5938 del 19 ottobre 2022).

Così ragionando anche per il caso in esame, la vendita d’ufficio dei certificate, causata dalla non corretta esecuzione della disposizione di trasferimento del dossier più volte reiterata dal Ricorrente nell’arco temporale di 5 mesi, ancorché non autorizzata ed in contrasto con le disposizioni impartite, ha comunque determinato un profitto per il cliente.

Il Ricorrente lamenta un danno per mancato guadagno, quantificato in euro 814,03, pari alla differenza tra il prezzo unitario al quale avrebbe potuto vendere in data 26 novembre 2021 (euro 3,18), se i titoli fossero stati correttamente e tempestivamente trasferiti presso altro intermediario, ed il prezzo della vendita d’ufficio (euro 2,37) moltiplicata per i 1.000 certificate.

Tuttavia, evidenzia l’ACF, non vi sono elementi che supportino tale ricostruzione degli eventi effettuata ex post.

In particolare, il Ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio, o anche solo indiziario, dal quale si possa ragionevolmente presumere che avrebbe mantenuto i titoli in portafoglio fino alla data del 26 novembre 2021 (data individuata sempre ex post, quando era oramai noto l’andamento dei prezzi nel periodo), tant’è che non risulta che egli abbia riacquistato quei certificate dopo la vendita del 24 settembre 2021.

Né, continua l’ACF, vi è certezza o una ragionevole presunzione che il Ricorrente sarebbe riuscito a vendere i titoli al prezzo indicato, ancorché fatto registrare nella giornata di negoziazione presa a riferimento.

Pertanto, non può ritenersi provato in modo idoneo il danno da perdita di chance.

La decisione dell’ACF sul ritardo nel trasferimento del dossier titoli

Il Ricorrente lamenta, altresì, come perdita effettiva l’addebito di euro 329,31 per imposte da capital gain, partendo dal presupposto che, se i certificate fossero stati trasferiti come egli aveva chiesto diverso tempo prima, vi sarebbe stata una  compensazione con la minusvalenza fiscale registrata nel mese di agosto 2021, a valere sul deposito titoli presso l’intermediario ricevente.

Si tratta, invero, di una possibilità, basata sull’ipotesi che, una volta trasferiti, i certificates sarebbero stati venduti al prezzo unitario di euro 2,37 (quello dell’effettiva vendita d’ufficio).

Tale possibilità soddisfa, tuttavia, ad avviso del Collegio, quei requisiti di apprezzabilità, serietà e consistenza, in presenza dei quali può ragionevolmente ritenersi che la vendita non autorizzata del 24 settembre 2021 abbia causato una perdita di chance meritevole di ristoro in questa sede.

Il conseguente danno, in assenza di ulteriori parametri di riferimento, deve essere allora quantificato prendendo a riferimento l’importo della capital gain tax corrisposta, pari ad euro 329,31, e tenendo altresì conto della gravità delle violazioni del Resistente.

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