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Giurisprudenza

Dovere di agire informati e responsabilità degli amministratori non esecutivi di banca

12 Febbraio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. II, 31 luglio 2023, n. 23192 – Pres. Rel. Manna

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23192 del 31 luglio 2023 (Pres. Rel. Manna), è tornata sul tema della responsabilità degli amministratori non esecutivi di banca, consolidando il proprio orientamento sul c.d. “dovere di agire informati”.

In particolare, richiamando quanto affermato nelle sentenze nn. 2737/2013 e 2620/2021, la Corte ha ribadito che “il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dall’art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e dall’art. 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché tutti i consiglieri devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnativa promossa dagli amministratori non esecutivi di un istituto di credito avverso la sentenza di Corte d’Appello confermativa di una sanzione pecuniaria comminata da Consob.

In particolare, l’Autorità di vigilanza aveva contestato agli amministratori, nell’ambito di un’operazione di parziale cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della banca, (i) di aver omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interessi nel collocamento sul mercato primario dei titoli e nella loro successiva negoziazione sul mercato secondario; (ii) carenze di carattere procedurale, di presidio e di controllo in relazione all’attività di valutazione e di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, nonché reiterate condotte irregolari in materia di profilatura dei prodotti finanziari e della clientela; (iii) irregolarità nel pricing dei prodotti in questione.

 

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