Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Il Decreto disciplina in particolare le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Con il presente Decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.