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Giurisprudenza

È ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda percentuali di soddisfacimento dei creditori variabili a seconda dell’esito dei crediti contestati

29 Giugno 2016

Antonella Gentile

Cassazione Civile, Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità elaborano due diversi principi: in primo luogo, affermano l’ammissibilità della domanda di concordato che prevede percentuali variabili di soddisfacimento dei creditori, con l’indicazione di una somma massima ed una minima, quale esito di un accertamento di crediti vantati da terzi.

Nella specie, i giudici di legittimità ritengono che l’individuazione di due possibili scenari per la liquidazione dei creditori, a seconda dell’esito di un giudizio pendente, volto all’accertamento di pretese creditorie vantate da soggetti terzi, non comporti variazioni dello stato analitico delle attività e dell’elenco dei creditori, né la necessità di modificare le modalità ed i tempi di attuazione del concordato, ma incida esclusivamente sull’ammontare dell’attivo da ripartire tra i creditori chirografari, previsione che consente, in ogni caso, una corretta e concreta valutazione da parte dei creditori chirografari della proposta di concordato preventivo.

In secondo luogo, i giudici di legittimità ritengono che l’inammissibilità della proposta di concordato non possa scaturire in via automatica a seguito del pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della proposta stessa. In particolare, sarà necessario procedere sempre ad una valutazione della natura di atto straordinario del pagamento e, in ogni caso, se la violazione della regola di “parità di trattamento” tra i creditori abbia lo scopo di frodare le ragioni dei creditori e di ledere alla possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

Più in dettaglio, la suprema Corte sostiene che il pagamento, senza autorizzazione, di una rata in scadenza di un debito tributario, in data successiva al deposito della domanda di concordato, sulla base di un precedente accordo con l’amministrazione finanziaria non comporti l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto,da un lato, tale pagamento, non costituisce atto di straordinaria amministrazione, dall’altro, la violazione del principio della par condicio creditorum non è volta, nella specie, a frodare le ragioni dei creditori.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione cassa e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame secondo i principi elaborati.

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