Va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda cautelare di revoca dell’amministratore di società responsabilità limitata, in quanto proposta ante causam e non in pendenza di un giudizio di merito volta ad accertare la responsabilità dell’amministratore.
Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere sul provvedimento cautelare di revoca di un amministratore di s.r.l. – al quale sarebbero ascrivibili alcune condotte di mala gestio – ha ritenuto ammissibile la proposizione di tale ricorso cautelare ante causam.
La pronuncia verte sull’interpretazione, invero controversa in giurisprudenza, della disposizione di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. in forza della quale “[il socio] può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”. I due filoni interpretativi contrapposti, l’uno propendente per l’ammissibilità dell’azione e l’altro, per converso, per l’inammissibilità, fondano le proprie argomentazioni sulla sussistenza (o insussistenza) di un’azione di merito avente ad oggetto la revoca dell’amministratore e sul significato del termine “altresì”, e nello specifico se debba essere considerato in connessione con la prima parte della norma che prevede la legittimazione ad agire del socio in responsabilità contro gli amministratori tanto da instaurare un vincolo di strumentalità, oppure se vada inteso quale attributivo di un potere aggiuntivo del socio totalmente svincolato dall’azione di merito.
Il Tribunale di Milano, nella pronuncia in rubrica, aderisce alla seconda tesi evidenziando come non si possa ritenere sussistente un vincolo di strumentalità tra l’azione di merito e quella cautelare ex art. 2476 c.c. data “l’ontologica ed irriducibile diversità di cause petendi e petita[..] l’una volta al ristoro di pregiudizi patrimoniali già perfezionatisi e l’altra volta ad evitare che l’amministratore prosegue in futuro la gestione”. Una interpretazione contraria da un lato ammetterebbe uno strumento cautelare inidoneo a tutelare la società con riguardo all’azione di merito rispetto alla quale lo si vorrebbe strumentale (azione risarcitoria) e dall’altro a sterilizzarne le capacità di tutela proprio rispetto ai danni potenziali, potendo secondo siffatta interpretazione la revoca essere pronunciata soltanto al verificarsi di un pregiudizio patrimoniale.