L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) con comunicato del 4 febbraio 2021 n. 37837 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione di dazi doganali alle importazioni in Italia di merci originarie della Gran Bretagna (UK).
In particolare, evidenzia l’ADM, con riferimento agli scambi commerciali UE-UK, ai sensi dell’articolo “Goods.5”, rubricato “Divieto dei dazi doganali”, dell’Accordo commerciale UE-UK siglato in data 24.12.2020 ed applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, è fatto divieto di applicare e riscuotere i dazi doganali relativamente alle importazioni in Italia di merci originarie UK, salvo disposizione contraria del medesimo accordo.
L’ADM invita pertanto gli operatori di e-commerce a non utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, ad evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati.