L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va interpretato nel senso che il dipendente di un’impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l’acquisto di un bene immobile per fini privati, devono essere considerati «consumatori», ai sensi di tale disposizione.
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che detta impresa deve essere considerata un «professionista», ai sensi della disposizione in parola, qualora concluda un siffatto contratto di mutuo nell’ambito della propria attività professionale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale.