Nella ordinanza in esame la Suprema Corte affronta il tema relativo allo scioglimento di un contratto ad esecuzione continuata non interamente eseguito da entrambe le parti a seguito dell’instaurazione di una procedura di amministrazione straordinaria.
Ai sensi dell’art. 50 primo comma del d.lgs. n. 270/99, “… il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria”.
In assenza di una determinazione del commissario straordinario, il contratto prosegue ope legis sino all’autorizzazione del programma ministeriale ex artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 270/99, a seguito della quale sarà garantita al contraente in bonis la facoltà di intimare per scritto al commissario di rendere nota entro trenta giorni la propria posizione in merito all’intenzione di subentrare nel contratto ovvero svincolarsene, eccetto che sopraggiunga la scadenza naturale del contratto.
Di conseguenza, “finché una simile facoltà non viene esercitata, quest’ultimo continua dunque ad avere esecuzione” e l’eventuale manifestazione di recesso da parte della controparte in bonis non produrrà l’effetto solutivo del contratto, non disponendo questi di una simile prerogativa.
Nel caso di specie, poiché la disdetta della controparte in bonis è avvenuta in assenza di una determinazione del commissario, sarà inopponibile nei suoi confronti, non essendo questi, in primis, subentrato nel rapporto pendente e non essendo possibile, in secundis, parificare l’esecuzione del contratto da parte della procedura ad un subentro per facta concludentia.