Nel caso in esame la S.C. stabilisce la nullità della delibera di esclusione del socio di società cooperativa, adottata a seguito di mancato adempimento da parte del socio stesso di obbligazioni sociali derivanti da deliberazione in seguito dichiarata nulla.
In particolare, la morosità del socio inadempiente non potrebbe essere configurata qualora fosse venuta a mancare ex tunc per effetto della dichiarazione di nullità della deliberazione che aveva approvato la contabilità finale e, con essa, il riparto definitivo delle somme dovute da ciascun socio. In siffatto contesto, a nulla rileverebbe che il socio in questione non avesse pagato nonostante la mancata sospensione dell’esecutività di detta deliberazione, e ciò per l’ovvia considerazione che il socio risulterebbe non aver pagato ciò che in definitiva non doveva pagare, attesa la nullità – e dunque radicale improduttività di effetti – della deliberazione in questione.
La Corte precisa inoltre che nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione, incombe sulla società l’onere di provare i fatti posti a base della deliberazione impugnata, configurandosi la veste processuale di convenuta come puramente formale. Ciò facendo peraltro salva la regola relativa alla chiamata in causa del terzo, in virtù della quale spetta all’opponente chiedere al giudice – a mezzo dello stesso atto di opposizione – l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa, esigenza la quale comunque non pare generalmente ricorrere nell’ipotesi di impugnazione della deliberazione di esclusione del socio.