WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

È nullo lo swap in cui il rischio relativo all’andamento del differenziale non ricada anche sulla Banca

29 Luglio 2016

Altea Rossi

Corte d’Appello di Torino, 27 luglio 2016, n. 1725

Di cosa si parla in questo articolo

Nel decreto in discorso (Decreto 27 luglio 2016, n. 1725/2016), la Corte d’Appello, nel dichiarare la necessarietà di disporre CTU contabile in relazione a un contratto derivato IRS (c.d. «swap»), si pronuncia pure su un tema di particolare rilevanza, in materia di prodotti derivati predisposti dalle Banche. Trattasi nella specie della questione relativa alla meritevolezza degli interessi perseguiti con detti rapporti[1]; con particolare attenzione, come è ovvio, alla struttura che la Banca – quale predisponente il prodotto – viene a dare agli stessi.

Più nello specifico, nel caso qui in esame, la Corte ha affermato che il contratto di swap, per sua natura aleatorio, è nullo qualora l’alea non gravi su entrambi i contraenti. L’incertezza sull’andamento dei differenziali di entrambe le posizioni è, infatti, elemento essenziale del contratto in questione, pena la sua nullità e inefficienza.

Lo swap in cui la Banca faccia ricadere detto rischio sul solo cliente – assicurando, in ogni caso, a sé medesima l’esito vantaggioso dell’operazione – si scontra frontalmente con il disposto dell’art. 1322 c.c. Non può dirsi, infatti, che il contratto (atipico) così congegnato persegua, sul piano operativo, interessi meritevoli di tutela.

 


[1] La prospettiva offerta dalla causa concreta, quale vaglio per la verifica della validità di uno specifico rapporto, si è andata via via diffondendo e consolidando nell’ambito delle decisioni della Cassazione. Indicativa è, sul punto, la posizione di recente adottata dalla Suprema Corte in materia di certi  contratti derivati (nella specie: «My Way» e «For You»): in tali casi ha, infatti, affermato la nullità dei relativi contratti in ragione della non meritevolezza di tutela degli interessi in concreto perseguiti. Cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19559; Cass., 10 novembre 2015, n. 22950; Cass., 15 febbraio 2016, n. 2900; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3949.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

Iscriviti alla nostra Newsletter