Nel decreto in discorso (Decreto 27 luglio 2016, n. 1725/2016), la Corte d’Appello, nel dichiarare la necessarietà di disporre CTU contabile in relazione a un contratto derivato IRS (c.d. «swap»), si pronuncia pure su un tema di particolare rilevanza, in materia di prodotti derivati predisposti dalle Banche. Trattasi nella specie della questione relativa alla meritevolezza degli interessi perseguiti con detti rapporti[1]; con particolare attenzione, come è ovvio, alla struttura che la Banca – quale predisponente il prodotto – viene a dare agli stessi.
Più nello specifico, nel caso qui in esame, la Corte ha affermato che il contratto di swap, per sua natura aleatorio, è nullo qualora l’alea non gravi su entrambi i contraenti. L’incertezza sull’andamento dei differenziali di entrambe le posizioni è, infatti, elemento essenziale del contratto in questione, pena la sua nullità e inefficienza.
Lo swap in cui la Banca faccia ricadere detto rischio sul solo cliente – assicurando, in ogni caso, a sé medesima l’esito vantaggioso dell’operazione – si scontra frontalmente con il disposto dell’art. 1322 c.c. Non può dirsi, infatti, che il contratto (atipico) così congegnato persegua, sul piano operativo, interessi meritevoli di tutela.
[1] La prospettiva offerta dalla causa concreta, quale vaglio per la verifica della validità di uno specifico rapporto, si è andata via via diffondendo e consolidando nell’ambito delle decisioni della Cassazione. Indicativa è, sul punto, la posizione di recente adottata dalla Suprema Corte in materia di certi contratti derivati (nella specie: «My Way» e «For You»): in tali casi ha, infatti, affermato la nullità dei relativi contratti in ragione della non meritevolezza di tutela degli interessi in concreto perseguiti. Cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19559; Cass., 10 novembre 2015, n. 22950; Cass., 15 febbraio 2016, n. 2900; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3949.