La prima sezione si misura con la clausola, assai ricorrente nei contratti quadro relativi a servizi d’investimento, che dispone: «gli ordini sono impartiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente».
In essa rinviene un accordo che prescrive una data forma quale requisito di validità delle dichiarazioni negoziali del cliente (cc.dd. ordini). Pertanto, trova conferma la sentenza d’appello, che aveva dichiarato nulli, con conseguenti condanne restitutorie a danno dell’intermediario, due ordini di acquisto di bondargentini sprovvisti della forma convenuta. Si consolida, dunque, presso il giudice di legittimità, un’interpretazione “forte” del disposto della clausola (o di clausole sostanzialmente affini), che vi legge una prescrizione convenzionale di forma ad substantiam ex art. 1352 c.c. (già Cass., sez. I, 29 febbraio 2016, n. 3950, 25 maggio 2016, n. 10822, est. Lamorgese e 2 agosto 2016, n. 16053, est. Nazzicone).
Su rilievo contrario del ricorrente, la Corte afferma, inoltre, che la fattispecie del patto sulla forma con effetti costitutivi, prevista dall’art. 1352 c.c., ben può essere invocata anche rispetto ad accordi che contemplano modalità diverse dalla scrittura (nel caso di specie, la telefonata registrata su nastro magnetico). Infatti, in materia di forme convenzionali, l’unico limite è costituito dalla serietà e utilità dello strumento formale pattiziamente adottato (cfr. Cass., sez. I, 10 giugno 2014, n. 13020, est. Didone, per le medesime conclusioni, in tema di messaggistica finanziaria informatica “swift”).
Infine, professa l’irrilevanza della circostanza allegata dall’intermediario, secondo cui, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, gli ordini erano di frequente impartiti per telefono: in assenza di registrazione su nastro magnetico o supporto equivalente, essi sono nulli per carenza di forma convenzionale.