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Giurisprudenza

È onere del socio provare la non veridicità del verbale di assemblea

30 Marzo 2020

Manfredi Sclopis, Associate, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33233 – Pres. De Chiara, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo

Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un giudizio instaurato dal socio di una società a responsabilità limitata, che aveva impugnato avanti al Tribunale di Milano la delibera dell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, deducendo di non essere mai stato convocato, né di avervi partecipato, benché il verbale attestasse la presenza della totalità dei soci.

Dopo che il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda proposta in primo grado, il giudice del gravame, adito dallo stesso socio, dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., rilevando come l’appellante non avesse proposto querela di falso rispetto al verbale che, essendo scrittura privata, non può essere risolta tramite una diversa distribuzione degli oneri probatori tra le parti.

Nel confermare la decisione della Corte di Appello di Milano, la Suprema Corte rileva anzitutto come, pur avendo il verbale di assemblea efficacia probatoria, esso non gode di fede privilegiata, ragione per cui il socio che intenda far valere eventuali difformità rispetto alla realtà fattuale ha l’onere di fornire la relativa prova, in forza dell’antico principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha stabilito che “in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci – personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega – incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea”.

 

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