L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «mercato regolamentato», ai sensi di tale disposizione, un sistema di negoziazione nell’ambito del quale più agenti di fondi d’investimento e broker rappresentano, rispettivamente, organismi di investimento di «tipo aperto» e investitori, e che ha l’unico fine di assistere tali organismi di investimento nel loro obbligo di eseguire gli ordini di acquisto e di vendita di quote collocati da tali investitori.
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